OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazione dell’aliquota e detrazioni per l’anno 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
richiamato l’art. 6 del suddetto D.Lgs. come modificato dall’articolo 3, comma 53, della Legge n. 662/96;
visto l’art. 8 della citata Legge n. 662/96 che consente di accordare riduzioni e detrazioni d’imposta;
richiamata la deliberazione Consiliare n. 334/166 del 27.10.1995 con la quale per l’esercizio 1996 veniva fissata al 5‰ l’aliquota I.C.I.;
vista la deliberazione consiliare n. 48/34 del 30.10.1995 relativa alle maggiori detrazioni accordate per le abitazioni principali per l’anno 1996;
vista la deliberazione di G.C. n. 07 del 17.01.2005 che determina le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 nella misura del:
- 5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario e concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, così come specificato alla lettera e) art. 7 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”;
- 6‰ per gli altri immobili;
ricordato che con atto consiliare n. 48/34 del 30.10.1995 la detrazione dell’imposta prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 per le abitazioni principali veniva elevata, per l’anno 1996, a €. 129.11 per gli immobili classificati catastalmente con le categorie da A/1 ad A/9;
richiamato il disposto dell’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che attribuisce ai Comuni la facoltà di fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;
richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.11.2001, esecutiva, con la quale veniva approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”;
richiamata la Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla proposta di deliberazione e riportati in calce:
- del Responsabile del servizio attestante la regolarità tecnica dell’atto in data 23.01.2006;
- del Ragioniere attestante la regolarità contabile della deliberazione in data 23.01.2006;
ad unanimità di voti palesi,
D E L I B E R A
1. di stabilire, per l’anno 2006, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, modificato dalla Legge n. 662/96, nella misura del:
- 4,50‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario e concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, così come specificato alla lettera e) art. 7 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”;
- 6,00‰ per gli altri immobili;
2. di fissare l’aliquota agevolata del 4‰ a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti Tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori (Art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449);
3. di confermare anche per l’anno 2006, in applicazione del disposto dell’art. 3 - comma 55 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che la detrazione dell’imposta di € 103.29 prevista per l’I.C.I. dall’art. 8 della suddetta legge è elevata a:
a) € 129.11 per gli immobili classificati catastalmente con le cat. da A/1 ad A/9 ed adibiti ad abitazione principale del proprietario e concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, così come specificato alla lettera e) art. 7 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”;
b) € 258.23 per gli immobili adibiti ad abitazione principale di soggetti passivi assistiti in modo continuativo con sussidi dal Comune;
c) € 258.23 per gli immobili adibiti ad abitazione principale di soggetti passivi assistiti gratuitamente a domicilio dal Comune;
d) € 129.11 per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
- Coloro che per i casi di cui alle lettere b) e c) ritengano di avere diritto alla detrazione per l’anno 2006 dovranno inoltrare domanda al Sindaco entro il 15.06.2006;
- Le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazioni del funzionario responsabile di cui all’art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 per i casi di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2.