IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 4 del 26/02/2007, esecutiva, con la quale sono state come di seguito determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale per l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007:
1. Aliquota del 5 per mille per tutte le categorie catastali dei fabbricati e per le aree fabbricabili, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per i quali viene fissata l’aliquota del 6 per mille;
2. Importo per detrazione per abitazione principale: €113,62;
VISTA altresì la deliberazione consiliare n. 3 del 26/02/2007, esecutiva, con la quale venivano rideterminati i valori delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta in questione;
PRESO atto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e più precisamente che sull’imposta dovuta per unità immobiliare e sua pertinenza adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile che comunque non deve superare i 200 euro;
CONSIDERATO che il succitato minor introito di imposta verrà rimborsato dallo Stato previa certificazione da parte del Comune da presentare su modello ministeriale entro il 30 aprile;
RITENUTO di confermare per l’esercizio 2008 le aliquote e la detrazione per abitazione principale ai fini del pagamento dell’ICI, applicando le stesse aliquote e detrazione per abitazione principale, già in vigore nonché gli stessi valori delle aree fabbricabili;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni
ACQUISITO il parere di regolarità di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000;
CON voti
DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2008 le aliquote e la detrazione per abitazione principale per l’imposta comunale sugli immobili come segue:
· aliquota del 5 per mille per tutte le categorie catastali dei fabbricati e per le aree fabbricabili, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per i quali viene fissata l’aliquota del 6 per mille;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze entra trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507;
4. Di inviare altresì copia della presente alla Comunità Montana Feltrina – Servizio Associato Tributi di Feltre per gli adempimenti inerenti e conseguenti.