COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 16/03/2011
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2011.
IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a
- di dare atto di quanto in premessa;
- di approvare per l'anno 2011 l'aliquota I.C.I. ridotta da applicare nella misura del 4 per mille:
- abitazione principale di proprietà del soggetto passivo;
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti di primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale, purchè il parente in questione la occupi per più di 270 giorni all'anno (previa presentazione di autocertificazione entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, come stabilito dal Regolamento Comunale);
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- immobili di proprietà di Enti senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 3, comma 53, della legge 662/96;
- di approvare per l'anno 2011 l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei soggetti passivi che danno in locazione un immobile con contratto regolarmente registrato alle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 3 della Legge 431/98 (contratti standard predisposti dalle categorie);
- di invitare i contribuenti a dichiarare gli estremi catastali e la durata del contratto degli immobili concessi in locazione con contratto regolarmente registrato, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dell'1 per mille;
- di invitare i contribuenti a dichiarare gli estremi catastali e la durata del contratto degli immobili concessi in locazione con contratto regolarmente registrato, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per mille;
- di approvare per l'anno 2011 l'aliquota agevolata nella misura del 4,9 per mille da applicare a favore dei soggetti passivi intestatari di unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali (A/10, C/1, C/3 e tutta la categoria D, ad esclusione degli immobili accatastati nella categoria D/5);
- di approvare per l’anno 2011 l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille da applicare a favore dei soggetti passivi che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni;
- di determinare per l'anno 2011, in relazione a quanto disposto dall'art. 58, comma 3, del Decreto Legislativo nr. 446/97, in Euro 413,00.-, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unità immobiliari di cui alle lettere a), b), d), e), del punto 2 del presente provvedimento, così come indicato nell'art. 3 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati da Istituto autonomo per le case popolari, così come stabilito dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92;
- di dare atto che l’art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008 dispone che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/92, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento (art. 3).
L’esenzione si applica pertanto nei seguenti casi:
- abitazione principale di proprietà del soggetto passivo;
- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari – IACP;
- abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti di primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale, purché il parente in questione la occupi per più di 270 giorni all’anno (previa presentazione di autocertificazione);
- abitazione di proprietà di soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- immobili concernenti la disciplina dell’ex casa coniugale;
- pertinenze dell’abitazione principale (un garage o box o posto auto, una soffitta, una cantina).
L’esenzione dall’ICI non opera per le seguenti fattispecie:
- abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;
- unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.
- di dare atto che nella determinazione delle aliquote e della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
- di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, così come previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97 e dalla Circolare n. 3 del 16.04.2003 del Dip. Politiche fiscali – federalismo fiscale;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze.