COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 21/12/2004
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con D.Lgs. nr. 504 del 30.12.1992 recante "Riordino della Finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della Legge 23.10.1992 nr. 421" e' stata istituita a decorrere dall'anno 1993 l'Imposta Comunale sugli Immobili;
CHE gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. nr. 446 del 15.12.1997 riconoscono e disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni relativa alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale;
CHE con deliberazione consiliare nr. 78 del 22.12.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, si e' provveduto ad approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili";
VISTO l'art. 3 del sopramenzionato regolamento che individua le fattispecie assimilate all'abitazione principale ed in particolare:
- abitazione principale di proprietà del soggetto passivo;
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti di primo e di secondo grado in linea retta e collaterale, purchè il parente in questione la occupi per più di 270 giorni all'anno (previa presentazione di autocertificazione entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, come stabilito dal Regolamento Comunale);
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
CONSIDERATO che il terzo comma dell'art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 nr. 446 stabilisce che "limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 nr. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 nr. 662, puo' essere stabilita in misura superiore a € 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita'.
VISTO l'art. 2 della legge 9.12.1998 n. 431 recante la "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" con la quale viene data facoltà ai Comuni di deliberare un'aliquota inferiore al limite minimo stabilito dal Decreto Legislativo n. 504/92 per i contratti di locazione, regolarmente registrati, aventi durata non inferiore ai tre anni;
CONSIDERATO che per la determinazione della base imponibile I.C.I. si aumentano le rendite catastali del 5%, così come previsto dall'art. 3 - comma 48 - della Legge 23.12.1996, nr. 662;
RITENUTO quindi di confermare anche per il 2005 l'aliquota ridotta del 4 per mille, e di applicare, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di EURO 413,00 di cui all'art. 54, 3 comma del D.Lgs. 446/97, nelle considerazioni dell'elevato livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio e della necessità di operare una politica a favore dell'insediamento nelle zone montane;
RITENUTO di applicare l'aliquota agevolata del 4 per mille anche a favore degli Enti senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 53 della legge 662/96;
RITENUTO, inoltre, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
RITENUTO, inoltre, di applicare l'aliquota agevolata del 5,5 per mille a favore dei soggetti passivi che svolgono attività produttive e/o sono intestatari di unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali (A/10, C/1, C/3 e tutta la categoria D, ad esclusione degli immobili accatastati nella categoria D/5);
RITENUTO, inoltre, di applicare l'aliquota dell'1 per mille a favore dei soggetti passivi che danno in locazione un immobile con contratto regolarmente registrato seguendo le modalità stabilite dall'art. 2, comma 3, della legge 431/98, intendendosi per utilizzo a titolo di abitazione principale quello di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 22.12.1998;
RITENUTO inoltre di deliberare l'aliquota ordinaria da applicarsi per tutte le altre tipologie di fabbricati al 7 per mille, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 446/97 citato;
VISTO il punto e) dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali";
VISTO il punto f) dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali";
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato Decreto dal Responsabile del Servizio, attestante la regolarità tecnica della proposta;
d e l i b e r a