OMISSIS

Art. 4 - Aliquote e detrazioni

1. Sono istituite le aliquote e le detrazioni per le seguenti categorie di immobili:

a) Aliquota del 6,5 (sei virgola cinque) per mille per: abitazioni principali, immobili di categoria D2 (alberghi e pensioni), fabricati in categoria C2 tipo cantine, depositi, legnaie, etc. di servizio alle abitazioni e immobili anzidetti;

b) Aliquota del 4 (quattro) per mille per i fabbricati ex rurali denominati "Tabià" regolarmente accatastati nella categoria C2;

c) Aliquota del 7 (sette) per mille per: aree edificabili, altri immobili diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), fabbricati in categoria C2 tipo cantine, depositi, legnaie, etc. di servizio agli immobili anzidetti;

d) Detrazione annua di euro 206,58 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

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