Oggetto: ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2007.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

ATTESO CHE l’art. 1 comma 156 della Legge n. 296 del 27.12.2006, attribuisce espressamente al Consiglio Comunale la potestà di determinare le aliquote I.C.I.;

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 67 in data 18.10.2006 oggettivata: “Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Comunale sugli Immobili – anno 2007.”;

 

RITENUTO di provvedere a confermare per l’anno 2007 le aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili;

 

UDITI  i seguenti interventi:

 

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 

CON voti __________;

 

DELIBERA

 

1.      di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007 nelle seguenti misure:

7 per mille per le aree fabbricabili;

6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, non locate;

5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito agli ascendenti o ai discendenti in linea retta fino al 4^ grado e dagli stessi adibite a loro abitazione principale. La gratuità dell'uso è dimostrata dalla dichiarazione scritta del soggetto che risiede nell'immobile, esibita a richiesta dell'Ufficio Tributi dal titolare del diritto reale di godimento;

4 per mille per i nuovi insediamenti aderenti al Patto Territoriale di Sviluppo del Comprensorio Feltrino;

5 per mille per tutti gli altri immobili soggetti;

 

2.      di confermare per l’anno 2007 la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’abitazione principale nella misura di Euro 129,11.= (Centoventinove/11), comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende per l’edilizia economica residenziale;

 

3.      di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

4.      di confermare, per i contribuenti di cui al precedente punto 3, la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l’abitazione principale nella misura di Euro 258,23.= (Duecentocinquantotto/23);

 

5.      di confermare l'aliquota agevolata del 5 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprietà e dell'inquilinato;

 

6.      di confermare l’aliquota agevolata dello 0,5 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

7.      di disporre l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità locale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

 

8.      di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 16.04.2003, nr. 3, l’adozione della presente deliberazione, dando atto che i relativi atti conseguenti, ivi compresi gli impegni di spesa necessari, saranno assunti con specifici provvedimenti dal responsabile dell’Ufficio.

 

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(aliquoteICI)