Deliberazione n. 203

Del 24.12.2004

 

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazione aliquota per l’esercizio 2005

 

La Giunta Comunale

 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22 febbraio 1993 con la quale veniva istituita nel Comune di Affi l’imposta comunale sugli immobili in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

 

DATO ATTO che nel succitato provvedimento veniva determinata l’aliquota dell’imposta in questione nella misura del quattro per mille;

 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 3 dicembre 2003 con la quale venivano determinate le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno di imposta 2004, in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, e del 6 per mille per tutte le altre unità immobiliari, e veniva fissata in € 103,29 la detrazione d’imposta per abitazione principale, oltre a una ulteriore detrazione di € 500,00 ai soggetti passivi, proprietari di una o più unità immobiliari, per l’unità immobiliare di categoria catastale A, adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze non locate, escluse le categorie A/1 e A/8, che versino in particolari condizioni meglio descritte nella deliberazione stessa;

 

VISTO l’articolo 30, comma 14, della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale stabilisce che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali è fissato al 31 dicembre;

 

VISTO l’articolo 6, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

CONSIDERATO che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili devono essere mantenute invariate rispetto all’anno precedente;

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2004, che, a seguito dell’assestamento generale di bilancio, prevede un’entrata complessiva ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili pari a € 800.000,00;

 

CONSIDERATO che l’attività di liquidazione e accertamento svolta dall’Ufficio Tributi permette di stimare, per l’anno 2005, un incremento delle entrate ordinarie, non derivante da recuperi di imposta degli anni pregressi, pari a € 30.000,00, a seguito della rivalutazione delle basi imponibili delle aree edificabili;

 

CONSIDERATO che si ritiene necessario estendere l’aliquota agevolata degli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, come consentito dalla normativa vigente in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, anche ai proprietari di una abitazione concessa in comodato o uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta;

 

DATO ATTO che tale agevolazione, che comunque non si estenderà alla detrazione per abitazione principale, per la situazione sociale del Comune di Affi e per il limitato numero dei casi, dovrebbe comportare una contrazione delle entrate per un importo che può essere stimato in € 3.000,00;

 

VISTE le rendicontazioni sulle entrate I.C.I. 2004 effettuate dalla Uniriscossioni S.p.A., concessionario per la riscossione del Comune di Affi, e verificato tali dati con le riscossioni effettuate dall’Ufficio Ragioneria;

 

QUANTIFICATA pertanto la previsione di entrata per l’anno 2005 in Euro 827.000,00, anche a seguito dell’attività di accertamento e liquidazione che ha portato un incremento dell’entrata annuale che diverrà strutturale;

 

VISTI gli articoli 42, 48, e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal cui combinato disposto si evince che la determinazione delle aliquote delle imposte è di competenza di questo organo;

 

Visto il D. Lgs. 504/92;

 

 

delibera

 

 

  1. di stabilire l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nella misura seguente:

A.  aliquota ridotta del 4 per mille e detrazione di € 103,29 annui per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze come individuate dal Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

B.  aliquota ridotta del 4 per mille senza detrazioni per le abitazioni concesse in comodato o uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta;

C.  aliquota ordinaria del 6 per mille;

D.  ;ulteriore detrazione di € 500,00 ai soggetti passivi, proprietari di una o più unità immobiliari, per l’unità immobiliare di categoria catastale A, adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze non locate, escluse le categorie A/1 e A/8, che versino nelle seguenti condizioni (le condizioni seguenti sono alternative):

1.  siano portatori di handicap riconosciuti al 100%, a prescindere dal reddito, con l'esenzione riferita esclusivamente alla quota di loro proprietà;

2.  siano ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo permanente superiore a sei mesi, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare; a condizione che l'immobile di loro proprietà non sia concesso in locazione;

3.  siano famigliari conviventi dei soggetti indicati nei primi due punti, e la convivenza risulti dallo stato di famiglia anagrafico;

 

  1. Di dare ampio mandato al Responsabile dell’Area Attività Produttive per l’assunzione di tutti gli atti gestionali necessari per l’attuazione concreta del presente provvedimento.

 

  1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.