PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
I.C.I. ANNO 2010
Il Comune di Tregnago, relativamente all'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), comunica che per l'anno 2010:
1. l’abitazione principale e le relative pertinenze sono escluse dal pagamento dell’imposta comunale;
2. l’abolizione dell’I.C.I. non riguarda le abitazioni principali aventi categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali l’aliquota è del 5,5 per mille e la relativa detrazione è di Euro 103,29;
3. per tutti gli altri fabbricati, diversi dalle abitazioni principali, e per le aree fabbricabili l’aliquota da applicare è del 6,5 per mille;
4. sono equiparate alle abitazioni principali, e quindi anch’esse escluse dal pagamento dell’imposta comunale, le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, ascendenti o discendenti di primo grado, che vi dimorano abitualmente. Per la concessione dell’esclusione dal pagamento dell’imposta è richiesta la presentazione di apposita autocertificazione, su modello fornito dal Comune e scaricabile dal sito internet all’indirizzo www.comune.tregnago.vr.it. Allo stesso modo, dovrà essere comunicato la cessazione dell'uso gratuito e del relativo diritto all’esclusione dal pagamento;
5. sono altresì equiparate alle abitazioni principali, e quindi non soggette al pagamento dell’imposta, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
6. i valori delle aree fabbricabili esistenti nel territorio comunale sono consultabili sia presso l’ufficio I.C.I., sia presso il sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.tregnago.vr.it;
7. il versamento dell’imposta può essere effettuato mediante il modello F24 oppure, utilizzando l’apposito bollettino postale, sul c/c n. 88781349 intestato a EQUITALIA NOMOS SPA TREGNAGO-VR-ICI;
8. il pagamento non va effettuato quando l’importo dell’imposta complessivamente dovuta risulta essere inferiore ad euro 5,16;
9. le dichiarazioni di variazione intervenute nell’anno 2009 vanno effettuate utilizzando l’apposito modello ministeriale, disponibile anche in Comune, e presentate entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi. L’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dell’I.C.I. è stato parzialmente soppresso; tuttavia, sono tenuti a presentarla coloro che nel corso del 2009:
- hanno acquisito o perso la dimora abituale presso il proprio fabbricato;
- hanno acquistato oppure perso altri diritti che danno luogo all’esenzione o all’esclusione dall’I.C.I;
- sono divenuti possessori di una o più aree fabbricabili;
- hanno accatastato un fabbricato di nuova costruzione;
- hanno accatastato un fabbricato già esistente che in precedenza era rurale.
IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO
Dott. Massimo Dal Ben