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COPIA Delibera nº 12

Data

26/02/2007

Comune di San Martino Buon Albergo

Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2007

L'anno duemilasette, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 18.00 nella Sala Civica

Salgari previa l'osservanza delle formalità prescritte vennero oggi convocati i Consiglieri comunali.

totale presenti n. 17

totale assenti n. 4

Presiede il Sig. Mario LONARDI nella sua qualità di Sindaco

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Assiste alla seduta il Sig. D.ssa Lauretta Zanini Segretario del Comune.

Sono presenti in qualità di Assessori i Sig.ri Luciano Grisi, Roberto Ottolini

(Im.p. Im.p.)

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Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE DELLE

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2007

Il Sindaco legge la proposta di deliberazione;

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 504/92 ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili, e che con

deliberazione del consiglio Comunale n. 46 del 24 maggio 2006 è stato approvato il

regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili, che all'art. 4

disciplina la determinazione delle aliquote.

Visto il Decreto Ministeriale del 30 novembre 2006 di proroga del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007, che fissa nel giorno

31 marzo 2007 il termine ultimo di approvazione.

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006 ( Legge Finanziaria per l’anno 2007),

che stabilisce la possibilità per i gli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione, con effetto dal 1° di gennaio dell’anno di riferimento.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 05 dicembre 2005 che fissava le

aliquote e le condizioni per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno

2006, e considerato che le politiche tariffarie d'entrata ordinaria hanno consentito di far

affluire al bilancio dell'Ente le opportune risorse da impiegare nella gestione ordinaria dei

servizi e nel finanziamento degli oneri dell'indebitamento attivato per spese di investimento e

produttive.

Vista la legge n. 431/98 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad

uso abitativo", la quale stabilisce che il Comune può deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di

bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di

abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti al comma 3

dell'art. 2 della medesima legge e rilevato che la stessa concede ai Comuni la facoltà di

derogare al limite massimo stabilito dalla norma vigente per le aliquote ICI e comunque in

misura non superiore al 9 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non

risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 253 del 16/12/2004 con la quale si è preso

atto dell’accordo intervenuto dai rappresentanti della proprietà della proprietà edilizia e dai

sindacati degli inquilini.

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Atteso che il Comune di San Martino Buon Albergo rientra tra quelli ad alta tensione

abitativa di cui alla legge sopra citata, per cui l'applicazione dell'aliquota maggiorata per gli

immobili non locati, e ridotta per quelli locati, nel rispetto dei contratti concordati, possa

favorire la realizzazione dei contratti medesimi, e ridurre nell'ambito del territorio i problemi

riguardanti la tensione abitativa soprattutto nei confronti dei cittadini in condizioni

economiche disagiate per l'acquisto di abitazioni civili.

Rilevato che dallo schema di Bilancio riferito all'esercizio 2007 si evidenzia il permanere

dello stato di equilibrio economico-finanziario pur mantenendo invariata la pressione

tributaria rispetto all'anno 2006.

Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

Visto il decreto del CIPE 13 novembre 2003 n. 87 in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004, che

individua i Comuni ad alta tensione abitativa.

Visto il comma 156 dell’art. 1 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007),

che modifica il D.Lgs. 504/92 prevedendo che la determinazione delle aliquote e dell’imposta

sia stabilita dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta Comunale.

Ritenuto che le condizioni inerenti l’imposta comunale sugli immobili già approvate per l’

anno 2006 consentano anche per l'anno 2007 il raggiungimento dell’equilibrio

economico-finanziario complessivo di Bilancio .

Dato atto che sono stati acquisiti il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica a firma

Dott.ssa Maddalena Mantovani in data 25.01.2007, il parere FAVOREVOLE di regolarità

contabile a firma Rag. Gianluigi Mezzanini in data 25.01.2007;

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Falezza, Campedelli, De Santi),

espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di confermare per l’anno 2007 le aliquote e condizioni già previste per l’anno 2006,

secondo le motivazioni espresse in narrativa, condizioni e aliquote che vengono qui di seguito

riproposte :

ALIQUOTA CONDIZIONI

5,3 per mille aliquota ridotta relativamente alle abitazioni

principali e a quelle equiparate (ai sensi

dell'art. 9 del Regolamento Comunale per

l'applicazione dell'imposta comunale sugli

immobili);

8 per mille aliquota, in deroga al massimo consentito

dal D.Lgs. 504/92, sulla base della

previsione della legge 431/98,

relativamente alle unità immobiliari ad uso

abitativo non locate da almeno due anni ;

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4,5 per mille aliquota ridotta per gli immobili concessi in

locazione a titolo di abitazione principale alle

condizioni definite negli accordi previsti

dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431/98, in

conformità alle previsioni contenute nell'art. 2

comma 4; dando atto che l'applicazione di tale

aliquota ridotta è subordinata alla

presentazione all'Ufficio Tributi di apposita

autocertificazione attestante l'esistenza del

contratto e di tutti gli elementi in esso

presenti atti ad individuare : l'immobile, il

proprietario, il conduttore e la durata del

contratto. Tale autocertificazione deve essere

presentata entro il 31 dicembre dell'anno di

riferimento. Essa produce effetto anche per gli

anni successivi e fino alla scadenza del

contratto o alla sua estinzione.

Nel caso di contratti di locazione non

coincidenti con l'anno solare, l'applicazione

della aliquota ridotta, si applica a partire

dall'anno solare successivo a quello di inizio

del contratto e per l'intero anno solare nel

quale si ha la cessazione del contratto.

6,5 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili

diversi da quelli individuati nei casi

precedenti

2) di confermare per l'anno 2007 le seguenti detrazioni :

DETRAZIONI CONDIZIONI

Euro 104,00 detrazione concessa per le abitazioni

principali ed equiparate

Euro 258,00

detrazione che spetta che per le abitazioni

principali dei contribuenti, soggetti passivi a

titolo ICI (e relativa pertinenza) che si trovino

nella seguente situazione di disagio: "

invalidi riconosciuti tali dall'apposita

Commissione per l'accertamento delle

invalidità dell'Asl, con punteggio non inferiore

al 76 % " .

Tale detrazione si applica anche all'abitazione

del coniuge, dei figli, genitori, parenti o affini,

conviventi con i soggetti invalidi (nella misura

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su definita) soggetti passivi ai fini ICI

esclusivamente per l'abitazione utilizzata come

abitazione principale.

L' agevolazione sarà concessa a seguito di

apposita autocertificazione da presentare

annualmente, all'Ufficio Tributi, entro il 31

dicembre dell'anno al quale si riferisce il

pagamento dell'imposta con allegata copia del

certificato attestante il grado di invalidità. La

validità dell'autocertificazione si estende

anche agli anni successivi a quello della sua

presentazione fino alla successiva eventuale

comunicazione di cessazione, di variazione o

fino al decesso del soggetto invalido. (

Detrazione prevista ai sensi dell'art. 8 del

D.Lgs. 504/92).

3) di prendere atto che la presente deliberazione avviene nel rispetto dell'equilibrio di

Bilancio così come previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92;

4) di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di

approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2007 così come

disposto dall'art. 172 comma 1, lett e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

5) di prendere atto che il gettito fiscale del presente provvedimento è stato previsto nel

Bilancio di Previsione per l'anno 2007;

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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Mario LONARDI

Il Segretario

f.to D.ssa Lauretta Zanini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

 La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° COMMA dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, COMMA 4° , D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lì IL SEGRETARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

Nº 12 reg. Pubbl. - Certifico io Responsabile di Segreteria, che copia del presente verbale venne pubblicata il

giorno 02/03/2007 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI

GENERALI

f.to Dr.ssa Maddalena Mantovani

Lì IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì 02/03/2007 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI

GENERALI

Dr.ssa Maddalena Mantovani