DELIBERA

 

 

1) di stabilire per l'anno 2006, secondo le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote ICI :

 

ALIQUOTA

CONDIZIONI

5,3 per mille

aliquota ridotta relativamente alle abitazioni principali e a quelle equiparate (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili);

8 per mille

aliquota, in deroga al massimo consentito dal D.Lgs. 504/92, sulla base della previsione della legge 431/98, relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo non locate da almeno due anni ;

 

 

 

4,5 per mille

aliquota ridotta per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi previsti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431/98, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 2 comma 4; dando atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta è subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi di apposita autocertificazione attestante l'esistenza del contratto e di tutti gli elementi in esso presenti atti ad individuare : l'immobile, il proprietario, il conduttore e la durata del contratto. Tale autocertificazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Essa produce effetto anche per gli anni successivi e fino alla scadenza del contratto o alla sua estinzione.

Nel caso di contratti di locazione non coincidenti con l'anno solare, l'applicazione della aliquota ridotta, si applica a partire dall'anno solare successivo a quello di inizio del contratto e per l'intero anno solare nel quale si ha la cessazione del contratto.

6,5 per mille

aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli individuati nei casi precedenti

 

 

 

2) di prevedere per l'anno 2006 le seguenti ulteriori condizioni e detrazioni :

 

 

DETRAZIONI

CONDIZIONI

Euro 104,00

 

detrazione concessa per le abitazioni principali e equiparate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro 258,00

detrazione che spetta che per le abitazioni principali dei contribuenti, soggetti passivi a titolo ICI (e relativa pertinenza) che si trovino nella seguente situazione di disagio: "invalidi riconosciuti tali dall'apposita Commissione per l'accertamento delle invalidità dell'Asl, con punteggio non inferiore al 76 % " .

Tale detrazione si applica anche all'abitazione del coniuge, dei figli, genitori, parenti o affini, conviventi con i soggetti invalidi (nella misura su definita) soggetti passivi ai fini ICI esclusivamente per l'abitazione utilizzata come abitazione principale.

L' agevolazione sarà concessa a seguito di apposita autocertificazione da presentare annualmente, all'Ufficio Tributi, entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta con allegata copia del certificato attestante il grado di invalidità. La validità dell'autocertificazione si estende anche agli anni successivi a quello della sua presentazione fino alla successiva eventuale comunicazione di cessazione, di variazione o fino al decesso del soggetto invalido. ( Detrazione prevista ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92).