LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

         Preso atto che ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n° 504 del 30/12/1992 deve essere deliberata l’aliquota I.C.I. che si intende adottare;

         Richiamata la propria deliberazione n.395 del 19 settembre 1993 con la quale veniva determinata nella misura del 4 per mille l’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 1994;

         Dato atto che nel corso degli anni successivi nessuna variazione di aliquota è stata adottata;

         Dato atto, altresì, che per l’anno 2007 è stata approvata un’unica l’aliquota I.C.I. da applicare per tutte le fattispecie pari al 4,7 per mille;

         Ritenuto, altresì, di non disporre nulla in riferimento alla misura della detrazione per abitazione principale in quanto il Consiglio Comunale a partire dall’anno 2007 ha stabilito che:

  1. Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, viene stabilita in misura fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità.
  2. Medesima detrazione viene accordata alle pertinenze dell’abitazione principale ma limitatamente ad un solo box o posto auto (categoria C/6 ovvero C/7) e ad una sola cantina o soffitta (categoria C/2).

 

         Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

 

     Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

 

1.     Di approvare per l’anno 2008 un’unica l’aliquota I.C.I. da applicare a tutte le fattispecie pari al 4,7 per mille;

2.     Di nulla disporre in riferimento alla detrazione per abitazione principale per le motivazioni espresse in premessa;

3.     Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata e unanime votazione.