DELIBERAZIONE DI C.C. N. 3 DEL 24/03/2010 ALL’OGGETTO: “APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012”.

 

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D E L I B E R A

 

 

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4.  di approvare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2010 nel modo seguente:

-         aliquota del 4,5 per mille per gli  immobili delle categorie A/1, A/8 e A9 di abitazione principale;

-         aliquota del 4,5 per mille per l’abitazione locata con contratto registrato;

-         aliquota del    7 per mille ordinaria;

-         detrazione per abitazione principale € 120,00 (elevabile a € 150,00 - art. 13 del vigente regolamento comunale I.C.I.);

proposte dalla G.C. con deliberazione n. 41 del 26/02/2010. Per quanto riguarda l’assimilazione alle abitazioni principali si rimanda a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale I.C.I. e dalle risoluzioni ministeriali  n. 12/DF del 05.06.2008 e n. 1/DF del 04.03.2009, citate in premessa.

 

 

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NOTA INFORMATIVA:

 

                                                 COMUNE    di   COSTERMANO

(Provincia di Verona)

Piazza G.B. Ferrario n. 1 - 37010 COSTERMANO

Tel.: 045/6208111; Fax n. 045/7200822 - C.F./P.IVA: 00650140239

E-mail: tributi@comunecostermano.it -  www.comunecostermano.it

 

U  F  F  I  C  I  O       T  R  I  B  U  T  I

Aliquote I.C.I. applicabili nel Comune di Costermano nell’anno 2010:

 

-             aliquota del 4,5 per mille per gli immobili delle categorie A/1, A/8 e A9 di abitazione principale;

-             aliquota del 4,5 per mille per l’abitazione locata con contratto registrato;   

-             aliquota del 7 per mille ordinaria;

-             detrazione per l’abitazione principale € 120,00 (elevabile a € 150,00 – art. 13 regolamento ICI).

 

A seguito adozione del Decreto Legge 27/05/2008, n. 93, convertito in Legge 24/07/2008, n. 126 è stata abolita l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per quanto riguarda l’abitazione principale.

Per chiarire i numerosi dubbi interpretativi sulla nuova normativa emanata, in rapporto anche ai regolamenti in materia di ICI che ogni singolo Comune ha adottato in piena autonomia, è stata pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la risoluzione n. 12/DF emanata in data 05/06/2008 prot. n. 12677 dal Dipartimento delle Finanze-Direzione del Federalismo Fiscale – Roma. Successivamente in data 04/03/2009 prot. n. 5914/2009, è stata pubblicata dal medesimo Dipartimento la risoluzione n. 1/DF che fornisce ulteriori chiarimenti circa la portata del suddetto provvedimento in particolare circa le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale del soggetto passivo.

Si precisa pertanto che:

L’aliquota ridotta del 4,5 per mille è prevista in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l’abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto (persona fisica) che la utilizzi come abitazione principale (residenza anagrafica). Per le abitazioni locate a locatario che non utilizzi l'immobile come abitazione di residenza anagrafica e/o nel caso di assenza di contratto registrato l'aliquota d'imposta sarà quella ordinaria prevista per le seconde case. Dell’esistenza del contratto registrato e dell’utilizzo come abitazione di residenza anagrafica dovrà fornirsi dichiarazione mediante autocertificazione in carta libera corredata da copia del documento di identità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dalle parti interessate (contitolari) con allegata copia del contratto registrato.

La dichiarazione resa la prima volta rimane valida anche per gli anni successivi qualora ricorrano le medesime condizioni.

Per tale agevolazione, resta valido quanto stabilito dall’art. 11 comma 4 del regolamento ICI.

Riepilogando, pertanto, l’esenzione ICI per il Comune di Costermano, riguarderà:

1) immobili adibiti ad abitazione principale (residenza anagrafica) purché non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e n. 1 sola pertinenza così come stabilito dal vigente regolamento ICI all’art. 11 comma 5 (nel caso pertanto, di ulteriori pertinenze oltre la prima, l’imposta dovrà essere versata);

 

2) l’abitazione concessa in comodato gratuito (eventuali pertinenze escluse) a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli), se nella stessa il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica;

 

3) l’abitazione e pertinenza posseduti a titolo di proprietà da soggetto iscritto all’AIRE (purché non locata);

 

4) l’abitazione e pertinenza posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

5) l’abitazione di soggetti che, a seguito provvedimenti di separazione legale, non risultino assegnatari della casa coniugale (a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione principale situato nello stesso comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale);

 

6) unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

 

Si ricorda che vanno comunque rispettate le norme stabilite dal vigente regolamento ICI, in particolare per quanto riguarda l’art. 11 c. 4 in tema di dichiarazioni sostitutive per le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori e figli.

 

NOTE:

·         Versamenti: sul c/c n. 88779921 intestato a EQUITALIA NOMOS SPA-COSTERMANO-VR-ICI, oppure tramite modello F24;

·         SCADENZA 1° RATA 16/06/2010, 2° RATA 16/12/2010;     

·         Dichiarazioni di variazione ICI da effettuarsi su modello ministeriale;

·         Regolamento reperibile su internet sul sito:   www.comunecostermano.it

     ORARIO ufficio TRIBUTI:

Lunedì ore 9.00/12.30

Martedì ore 15.00/18.30

Venerdì ore 9.00/12.30