DELIBERAZIONE DI C.C. N. 3 DEL 18.02.2009 ALL’OGGETTO: “APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011” MODIFICATA ED INTEGRATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 9 DEL 21.04.2009.

 

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                                                                                  D E L I B E R A

 

 

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4.  di approvare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2009 nel modo seguente:

-         aliquota del 4,5 per mille per gli  immobili delle categorie A/1, A/8 e A9 di abitazione principale;

-         aliquota del 4,5 per mille per l’abitazione locata con contratto registrato;

-         aliquota 7 per mille ordinaria;

-         detrazione per abitazione principale € 120,00 (elevabile a € 150,00 - art. 13 del vigente regolamento comunale I.C.I.);

dando atto che per quanto riguarda l’assimilazione alle abitazioni principali si rimanda a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale I.C.I. e dalle risoluzioni ministeriali  n. 12/DF del 05.06.2008 e n. 1/DF del 04.03.2009, citate in premessa.

 

 

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segue nota informativa:  

 

COMUNE    di   COSTERMANO

(Provincia di Verona)

Piazza G.B. Ferrario n. 1 - 37010 COSTERMANO

Tel.: 045/6208111; Fax n. 045/7200822 - C.F./P.IVA: 00650140239

E-mail: tributi@comunecostermano.it -  www.comunecostermano.it

 

U  F  F  I  C  I  O       T  R  I  B  U  T  I

 

Aliquote I.C.I. applicabili nel territorio del Comune di Costermano nell’anno 2009:

 

-             aliquota del 4,5 per mille per gli immobili delle categorie A/1, A/8 e A9 di abitazione principale;

-             aliquota del 4,5 per mille per l’abitazione locata con contratto registrato;   (1)

-             aliquota del 7 per mille ordinaria;

-             detrazione per l’abitazione principale € 120,00 (elevabile a € 150,00 – art. 13 regolamento ICI).

A seguito adozione del Decreto Legge 27/05/2008, n. 93, convertito in Legge 24/07/2008, n. 126 è stata abolita l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per quanto riguarda l’abitazione principale.

Per chiarire i numerosi dubbi interpretativi sulla nuova normativa emanata in rapporto anche ai regolamenti in materia di ICI che ogni singolo Comune ha adottato in piena autonomia, è stata pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la risoluzione n. 12/DF emanata in data 05/06/2008 prot. n. 12677 dal Dipartimento delle Finanze-Direzione del Federalismo Fiscale – Roma. Successivamente in data 04/03/2009 prot. n. 5914/2009, è stata pubblicata dal medesimo Dipartimento la risoluzione n. 1/DF che fornisce ulteriori chiarimenti circa la portata del suddetto provvedimento in particolare circa le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale del soggetto passivo.

Viene precisato che l’esenzione per l’abitazione principale si applica anche a nei casi in cui vi sia assimilazione all’abitazione principale prevista dal regolamento comunale ICI.

Contrariamente a quanto inizialmente era stato definito, rimangono invece escluse le abitazioni locate con contratto registrato per le quali può essere prevista solamente un’aliquota agevolata.

 Per questo motivo, la stessa risoluzione ministeriale n. 1/DF del 04/03/2009, prevede espressamente che i Comuni debbano procedere al recupero del tributo, senza richiedere sanzioni ed interessi (art. 10, c. 2 L. 27/07/2000, n. 212), nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’ICI relativa all’anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di esenzione (abitazioni locate a residenti).

Il versamento dell’ICI 2008, non versata nel caso sopradescritto, va effettuato entro il 16/06/2009 inviando copia del versamento effettuato all’ufficio tributi.

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(1) L’aliquota ridotta del 4,5 per mille è prevista in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l’abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto (persona fisica) che la utilizzi come abitazione principale (residenza anagrafica). Per le abitazioni locate a locatario che non utilizzi l'immobile come abitazione di residenza anagrafica e/o nel caso di assenza di contratto registrato l'aliquota d'imposta sarà quella ordinaria prevista per le seconde case. Dell’esistenza del contratto registrato e dell’utilizzo come abitazione di residenza anagrafica dovrà fornirsi comunicazione mediante autocertificazione in carta libera corredata da copia del documento di identità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dalle parti interessate con allegata copia del contratto registrato.

Per tale agevolazione, resta valido quanto stabilito dall’art. 11 comma 4 del regolamento ICI.

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Riepilogando, pertanto, l’esenzione ICI per il Comune di Costermano, riguarderà:

 

1) immobili adibiti ad abitazione principale (residenza anagrafica) purché non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e n. 1 sola pertinenza così come stabilito dal vigente regolamento ICI all’art. 11 comma 5 (nel caso pertanto, di ulteriori pertinenze oltre la prima, l’imposta dovrà essere versata);

2) l’abitazione concessa in comodato gratuito (eventuali pertinenze escluse) a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli), se nella stessa il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica;

3) l’abitazione e pertinenza posseduti a titolo di proprietà da soggetto iscritto all’AIRE (purché non locata);

4) l’abitazione e pertinenza posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5) l’abitazione di soggetti che, a seguito provvedimenti di separazione legale, non risultino assegnatari della casa coniugale (a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione principale situato nello stesso comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale);

6) unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

 

Si ricorda che vanno comunque rispettate le norme stabilite dal vigente regolamento ICI, in particolare per quanto riguarda l’art. 11 c. 4 in tema di dichiarazioni sostitutive per le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori e figli.

NOTE:

·         Versamenti: sul c/c n. 88779921 intestato a EQUITALIA NOMOS SPA-COSTERMANO-VR-ICI, oppure tramite modello F24; SCADENZA 1° RATA 16/06/2009, 2° RATA 16/12/2009.     

·         Dichiarazioni di variazione ICI da effettuarsi su modello ministeriale.

·         Regolamento reperibile su internet sul sito:   www.comunecostermano.it

     ORARIO ufficio TRIBUTI    :    lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30