Allegato “1” al verbale di deliberazione

di Consiglio Comunale del  22/12/2007  n.  53

 

il Segretario Comunale

    Bussola dott. Gianfranco

 

 

 

Comune di Brenzone

Provincia di Verona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

Il/la sottoscritto/a  Marra Dott.Ssa Maria Assunta, quale Responsabile del  SETTORE   CONTABILE,

essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento, avanza la seguente proposta di deliberazione, esprimendo, nel contempo,ai sensi e per gli effetti dell'art. 49  comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di determinazione e i suoi allegati;

 

Brenzone , lì 14/12/2007

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE   CONTABILE

     Marra Dott.Ssa Maria Assunta

 

 

 

 

OGGETTO :

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2008.- URGENZA. IMMEDIATA ESEGUIBILITA':-

 

 

                                                                               IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATO l’art. 4 della Legge Delega 23.10.1992, n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo in materia di riordino della finanza degli Enti Territoriali;

 

VISTI:

-         Il capo 1° del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, attuativo della delega predetta, che istituisce dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

-         L’art. 6, comma 2°, del predetto decreto, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di Bilancio e per i Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario;

-         L’art. 3, comma 53, della Legge 662/1996 (finanziaria per l’anno 1997), che modificando l’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 prevede, fra l’altro, che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati”;

-         L’art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che testualmente recita:”Le province ed i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione”.

 

RILEVATO che la Legge Finanziaria per l’anno 2007 (L. 27 dicembre 2006 n. 296) stabiliva :

·        All’art. 1 comma 156 che la deliberazione che approva le aliquote e le detrazioni ai fini ICI sono dal 2007 di competenza del Consiglio Comunale

·        All’art. 1 comma 169 che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe di tributi locali e  le tariffe dei servizi locali, nonché per  l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate,  è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

PRESTO ATTO del Regolamento Comunale relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 75 del 27.02.1993, esecutiva, veniva deliberato di prendere atto che a decorrere dall’anno 1993,  a seguito art. 1 del D. Lgs. 504/1992, veniva istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), e che con i seguenti provvedimenti deliberativi veniva determinata l’aliquota I.C.I. per ciascun anno d’imposta come dal prospetto sotto indicato:

 

DELIBERA DI G.C.

ANNO

ALIQUOTA

DETRAZIONE

N.

DATA

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

75

27.02.1993

1993

5 %0

180.000

225

30.10.1993

1994

5 %0

180.000

281

27.10.1994

1995

5 %0

180.000

26

21.02.1996

1996

6 %o  ordinaria

5 %o ridotta

200.000

34

27.02.1997

1997

6 %o ordinaria

5 %o ridotta

200.000

2

27.02.1998

1998

6 %o ordinaria

5 %o ridotta

200.000

1

08.01.1999

1999

7 %o ordinaria

5 %o ridotta

200.000

16

02.02.2000

2000

7 %o ordinaria

5 %o ridotta

200.000

08

24.01.2001

2001

7 %o ordinaria

5 %o ridotta

200.000

05

 

23.01.2002

 

2002

 

7 %o ordinaria

5 %o ridotta

 

€ 103,29

07

29.01.2003

2003

7 %o ordinaria

4,5 %o ridotta

€ 103,29

95

10.12.2003

2004

7 %o ordinaria

4,5 %o ridotta

€ 103,29

105

27.12.2004

2005

7 %o ordinaria

4,5 %o ridotta

€ 103,29

119

29.12.2005

2006

7 %o ordinaria

4,5 %o ridotta

€ 103,29

DELIBERA DI C.C.

ANNO

ALIQUOTA

DETRAZIONE

3

27.02.2007

2007

7 %o ordinaria

4,00 %o ridotta

€ 103,29

 

 

RITENUTO, pertanto, di determinare l’aliquota I.C.I.  per l’anno 2008 secondo il seguente prospetto:

A)    ALIQUOTA ordinaria: 7‰ (sette per mille) con riferimento ai seguenti casi:

-         immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale (intendendo per tali immobili tutti quelli posseduti da cittadini italiani e stranieri non adibiti dagli stessi a dimora abituale)

-         aree fabbricabili.

B)     ALIQUOTA ridotta: 4‰ (quattro per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

 

VISTI i pareri di conformità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/00;

 

IN VIRTU' dei poteri di cui all'art. 42,  lettera b) D.Lgs. 267/2000;

 

DELIBERA

 

1.      di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

2.      di determinare le aliquote applicabili per l’anno 2008, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili –ICI- come di seguito:

 

·        ALIQUOTA ordinaria: 7‰ (sette per mille) con riferimento ai seguenti casi:

-         immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale (intendendo per tali immobili tutti quelli posseduti da cittadini italiani e stranieri non adibiti dagli stessi a dimora abituale)

-         aree fabbricabili.

 

·        ALIQUOTA ridotta: 4‰ (quattro per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale così come specificato dalla Legge 296/2006 art. 1 comma 173 lettera (B);

 

3.      di determinare per l’anno 2008, ai sensi del disposto di cui al comma 55, art. 3 della L. 662/96, la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in € 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

4.      di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.