Provincia di Verona
OGGETTO: Determinazione in merito all’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011.
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 16/02/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata nella misura del 6 e 6,5 per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi in questo Comune per l’anno 2009, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
RICHIAMATO, inoltre, il provvedimento del Consiglio Comunale n. 2 del 19/03/2003 con il quale è stata determinata un’ulteriore aliquota per le abitazioni destinate a programmi sperimentali di edilizia residenziale, atti ad incrementare l’offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato di cui agli 1 e 2 del decreto n. 2523 del 27/12/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO in particolar modo:
- Il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dal comma 53 della Legge n. 662/1996, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;
- L’art.8 del medesimo D.lgs fissa in €. 103,29 la detrazione minima per le abitazioni principali con facoltà per le Amministrazioni Comunali di elevare la stessa fino a € 258,23;
- L’art.1 del D.L. n. 93/2008, convertito con legge n. 126/2008, che esclude l’applicazione dell’ICI sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze (box, cantina, soffitta), ad esclusione delle abitazioni accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico e storico);
- L’art. 1 comma 7 del medesimo D.L. che prevede che fino alla definizione del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, le regioni e gli enti locali non possano deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (ad esempio, addizionali regionali e comunali IRPEF, IRAP ed ICI;
CONSIDERATO che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro il 31 Dicembre 2010 – tenuto conto della proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
VALUTATE le disposizioni e le facoltà previste dalla normativa vigente in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
ACCERTATO che in sede di predisposizione del Bilancio Annuale 2011 e dei suoi allegati, dall’analisi delle entrate e delle uscite, è emersa la necessità di confermare le aliquote ICI in vigore nell’anno 2010, come indicato nello specchietto sotto riportato:
q Aliquota ordinaria: 6,00 per mille
q Aliquote particolari
6,5 per mille |
Altri fabbricati – classificati nella categoria catastale A – diversi dall’abitazione principale |
6,5 per mille |
Fabbricati classificati nella categoria catastale D |
6,3 per mille |
Abitazioni destinate a programmi sperimentali di edilizia residenziale, atti ad incrementare l’offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato di cui agli 1 e 2 del decreto n. 2523 del 27/12/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. |
5,5 per mille |
Aree edificabili |
RITENUTO OPPORTUNO per esigenze di semplificazione del calcolo d’imposta, confermare l’arrotondamento della detrazione per l’abitazione principale pari ad € 120,00 e confermare la detrazione particolare per abitazione principale ad € 220,00 per i nuclei familiari comprendenti membri portatori di handicap con invalidità riconosciuta al 100% non autosufficienti e per gli anziani che abitano da soli e che hanno come unico reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF soltanto la pensione minima di vecchiaia;
RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio Comunale n° 74 del 28/12/1998, esecutivo, con il quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VALUTATI i pareri tecnico-contabile, favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
1) di confermare per l’anno 2011 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili previste per l’anno 2010 come sotto riportato:
q Aliquota ordinaria 6,0 per mille
q Aliquote particolari
6,5 |
Altri fabbricati – classificati nella categoria catastale A – diversi dall’abitazione principale |
6,5 |
Fabbricati classificati nella categoria catastale D |
6,3 |
Abitazioni destinate a programmi sperimentali di edilizia residenziale, atti ad incrementare l’offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato di cui agli 1 e 2 del decreto n. 2523 del 27/12/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. |
5,5 |
Aree edificabili. |
q Detrazione per abitazione principale: € 120,00 - fatte salve le detrazioni, riduzioni ed agevolazioni previste esclusivamente dalla Legge;
q Detrazione particolare per abitazione principale: € 220,00 - per le seguenti classi di contribuenti:
La documentazione da presentarsi al fine dell’applicazione della detrazione particolare per abitazione principale è:
- per i contribuenti di cui al punto 1):
Autodichiarazione attestante che l’ammontare del reddito complessivo ai fini IRPEF non supera i 6.713,94 Euro (pari a Lit. 13.000.000) e che sono gli unici occupanti dell’immobile di proprietà.
- per i contribuenti di cui al punto 2):
Autodichiarazione attestante che l’ammontare del reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare non supera i 10.845,59 Euro (pari a Lit. 21.000.000) - che il nucleo familiare comprende persone aventi più di 65 anni al 31/12 dell’anno precedente.
- per i contribuenti di cui al punto 3):
Autodichiarazione attestante che il proprio nucleo familiare comprende membri portatori di handicap con invalidità riconosciuta al 100%. Alla dichiarazione deve essere allegato copia del Certificato Medico attestante la percentuale di invalidità.
Tale documentazione dovrà essere consegnata all’Ufficio Tributi per l’anno 2011 entro il 31/12/2011.
2) di prendere atto che l’art.1 del D.L. n. 93/2008, convertito con legge n. 126/2008, esclude l’applicazione dell’ICI sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze (box, cantina, soffitta), ad esclusione delle abitazioni accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico e storico);
3) di prendere atto che l’art. 1 comma 7 del medesimo D.L. prevede che fino alla definizione del nuovo Patto di Stabilità interno, in funzione dell’attuazione del Federalismo Fiscale, le Regioni e gli Enti Locali non possano deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (ad esempio addizionali regionali e comunali IRPEF, IRAP ed ICI).