N. 21 del 12/02/2005

(arch. 63)

 

OGGETTO: I.C.I.. Aliquota anno 2005. Conferma.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

- Visto il capo I del D.Lgs. n. 504/92 che istituisce, dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili e ne disciplina l'applicazione;

- Richiamata la deliberazione CC n. 66 del 26.11.1998, esecutiva, con la quale veniva approvato il regolamento imposta comunale sugli immobili trasmessa al Ministero delle Finanze con nota del 11.12.1998 prot. n. 11873;

- Richiamata la deliberazione n. 69 del 18.02.1993, esecutiva, con la quale veniva preso atto a decorrere dall'anno 1993 dell'istituzione dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e veniva determinata nella misura del 5,5 per mille l'aliquota da applicarsi in questo Comune;

- Richiamate le proprie deliberazioni n. 411 del 17.10.1994, esecutiva, con la quale si determinava nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta per l'anno 1995, n. 9 del 22.01.1996, esecutiva, con la quale si confermava nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta per l'anno 1996 e n.72 del 28.01.1997, esecutiva, con la quale si riconfermava nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta per l'anno 1997, n. 22/CC del 23.02.1998, esecutiva con la quale si confermava nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta dell'anno 1998, n. 323/GC del 23.12.1998, esecutiva, con la quale si confermava nella misura del 6 per mille l’aliquota dell’imposta per l’anno 1999 e n. 157/CS del 31.12.1999, esecutiva, con la quale si conferma nella misura del 6 per mille l’aliquota dell’imposta per l’anno 2000 la delibera di G.C. n. 99 dell’ 11/12/2000 per il 2001, la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 05/12/2002 per il 2002, la deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10/03/2003 e la deliberazione di G.C. n. 41 del 13/03/2004 per l’anno 2004;

- Visto l'art. 3, comma 53, della Legge 662 del 23.12.1996 il quale stabilisce che l'aliquota dell'imposta deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificate entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni , o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

- Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 48 della Legge 662/96 le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e che l'art. 3, comma 55, della stessa Legge modifica l'art. 8 del D.Lgs. 504 del 30.12.1992 relativamente alle riduzioni e detrazioni dell'imposta;

- Visto l'art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996 n. 662 che modifica l'art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, elevando da € 92,96 a € 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

- Visto l’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662 che prevede che i Comuni possano elevare la misura della detrazione nell’I.C.I. dovuta per le unità immobiliare adibite ad abitazioni principali, "al verificarsi di particolari situazioni di carattere sociale";

- Visto l’art. 10, comma 4, del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione n. 66/CC del 26.11.1998, esecutiva, che prevede la possibilità di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, oppure, in alternativa, l’elevazione delle detrazione di € 103,29 fino a € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio;

- Ritenuto, in seguito della verifica del gettito tributario per l'anno 2004 e precedenti, di confermare l'aliquota ICI nella misura del 6 per mille, nonché di confermare in € 103,29 secondo quanto stabilito dalla L. 662/96 la detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, e in € 154,94 la detrazione per i soggetti passivi dell’imposta portatori di handicap riconosciuti al 100% con l’agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprietà;

 

 

 

 

Con voti unanimi legalmente espressi,

 

D E L I B E R A

 

1) di confermare per l'anno 2005 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 6 per mille;

2) di determinare, anche per l'anno 2005, in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 N° 662;

3) di determinare, anche per l’anno 2005, in € 154,94 la detrazione per l’abitazione principale dei soggetti passivi dell’imposta portatori di handicap riconosciuti al 100% con l’agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprietà dando atto che con la "locuzione" portatori di handicap riconosciuti al 100% vanno intesi i "disabili gravi in possesso di certificazione di invalidità civile totale (o minorazioni equiparate per altre cause), o in possesso di certificazione di handicap grave di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

4) di disporre che lo stato di invalidità o inabilità debba essere comprovato da idonea certificazione sanitaria;

5) di dare atto che l’applicazione di tale agevolazione non comporta rilevanti riduzioni di introiti;

6) di stimare, in base alle proiezioni ricavate dagli introiti fin qui registrati, ed in fase di registrazione, il gettito complessivo per l’anno 2005 nell'importo di € 760.000,00, somma iscritta al Cap. 1007/Tit.1Cat.01Ris.0050 "I.C.I.= Imposta Comunale sugli Immobili" dell'entrata del Bilancio di previsione per l'E.F. 2005 in corso di approntamento;

7) di dare atto che per quanto non previsto dalla presente deliberazione vengono applicate le disposizioni contenute nel regolamento comunale I.C.I. approvato con deliberazione di CC n. 66/98 con effetto dal 01.01.1999 trasmesso al Ministero delle Finanze in data 11.12.1998 prot. n. 11873;

8) di prevedere la rateizzazione del pagamento dell’imposta derivante dai provvedimenti di accertamento e/o liquidazione su domanda del contribuente, debitamente motivata e comprovata e nel caso di situazioni di condizioni economiche disagiate, demandando al Funzionario Responsabile del Servizio la possibilità di concedere la rateizzazione del pagamento del tributo, delle sanzioni e dei suo interessi nella misura massima di n. 10 rate mensili.

9) di dare atto che sull’importo delle somme dilazionate, sia per imposta che per sanzioni ed interessi pretesi con l’atto di accertamento e/o liquidazione, sono dovuti gli interessi al saggio legale di maturazione giorno per giorno;

10) di dare altresì atto che non è consentita la rateizzazione per importi complessivi per ogni singolo avviso di accertamento/liquidazione, inferiori a € 258,23;

11) di inviare copia del presente provvedimento al concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza;

12) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.