Estratto della deliberazione n. 75 del 21/12/2007 Del Consiglio Comunale adottata dal Comune di Negrar Provincia di Verona in materia di I.C.I. per l’anno d' imposta 2008.

 

 

Di determinare l’aliquota I.C.I. per l’anno 2008 nella seguente misura:

5 per mille per le abitazioni principali;

6,9 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili comprese;

Di stabilire la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29 pari a L. 200.000. Se l’ammontare della detrazione stabilita per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computata, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze;

Di stabilire che l’aliquota agevolata, pari al 5 per mille applicata per l’abitazione principale, venga estesa anche alle pertinenze non locate classificate nel N.C.E.U. nelle categorie C/2 – C/6 – C/7, sempreché detti immobili si trovino nello stesso mappale catastale dell’abitazione principale;

Di stabilire che l’aliquota del 5 per mille venga applicata anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado fermo restando che in questo caso non può essere effettuata la detrazione sull’imposta di € 103,29 pari a L. 200.000. L’agevolazione è limitata alle unità immobiliari categoria catastale A, escluso A/10, pertinenze comprese sempre di categoria C/2 – C/6 – C/7 e limitatamente alla quota di possesso. La validità dell’agevolazione deve essere comprovata con la presentazione dell’autocertificazione entro l’anno di competenza; la validità parte dal 1° gennaio, e termina allo scadere delle condizioni previste;

Di elevare a € 154,94 pari a L. 300.000, per l’anno 2008, la detrazione per l’abitazione principale nei confronti dei contribuenti soggetti passivi proprietari di una sola unità immobiliare categoria catastale A, escluse A/1 - A/8 – A/9 – A/10, comprese le pertinenze non locate che versino nelle seguenti condizioni:

a)  Siano titolari della sola pensione sociale di inabilità o invalidità;

b) Siano portatori di handicap riconosciuti almeno all’80% a prescindere dal reddito, con l’agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprietà;

c) Siano ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo permanente superiore a sei mesi, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;

d) Nell’ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi che ne fanno richiesta.

L’agevolazione di cui al sub a)  spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse.

L’agevolazione di cui al sub d) viene concessa in presenza di reddito complessivo familiare lordo fino a € 20.658,28 pari a L. 40.000.000.=

 

Dal 2008 è prevista 1 ulteriore detrazione sull’abitazione principale pari al 1,33 per mille, calcolata sulla base imponibile dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, che sommata alla detrazione base stabilita dal Comune non deve superare € 200,00.

 

Si  dichiara che il presente estratto è conforme agli elementi contenuti nella deliberazione originale.

 

Il Funzionario Responsabile

F.to Dal Sacco Claudia