Per l’anno 2010 è stata integrata l’aliquota dello 0,5 per mille (DC n. 25 del 29/04/2010) ma
rimangono inalterate tutte le altre aliquote approvate con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 76
dell’11/12/2008 e n. 36 del 28/05/2009, secondo il seguente prospetto:
7 per mille
Ordinaria.7 per mille
Immobili di proprietà di soggetti che intendano tenerli a disposizione, per unmassimo di 3 anni, per figli maggiorenni in vista del loro utilizzo come abitazione
principale (
v. nota finale).7 per mille
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residentiall’estero e iscritti all’AIRE. Ad essi è altresì riconosciuta la detrazione nel solo
caso in cui siano iscritti nelle liste AIRE del Comune di Verona.
5,3 per mille
Abitazione principale e relativa pertinenza per immobili di cat. A1 (abitazioni di tiposignorile),
A8 (Abitazioni in ville), A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici ostorici), posseduta da contribuenti residenti nel Comune di Verona. Spetta la
detrazione ordinaria o maggiore, nei casi previsti dal punto 3 della D.C. n. 76 del
11-12-2008, in proporzione ai mesi nei quali l’immobile è utilizzato come
abitazione principale.
5,3 per mille
Abitazioni concesse in uso gratuito ad affini da proprietari residenti nel Comune diVerona. In questi casi non si applica la detrazione.
9 per mille
Abitazioni e relativa pertinenza, per le quali non risultino contratti di locazioneregistrati da almeno due anni.
4 per mille
Unità immobiliari definite “Botteghe Storiche” ex art. 13 del RegolamentoComunale per l’insediamento delle attività commerciali.
4 per mille
Abitazioni e relativa pertinenza, locate ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n.431/98 (
v. nota finale).3,5 per mille
Immobili oggetto di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione dienergia elettrica o termica per uso domestico per la durata massima di tre anni per
gli impianti termici solari e di cinque anni per le altre tipologie di fonti rinnovabili (
v.nota finale
).0,5 per mille
Immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.431/98, mediante l’intervento della Fondazione Scaligera per la Locazione ai sensi
dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione medesima nonché al Comune di Verona,
in qualità di conduttore, nell’ambito del progetto “La casa in Comune” del Centro di
Responsabilità Politiche della Casa, al fine di soddisfare le esigenze abitative di
soggetti in stato di necessità.
Sono esenti dal pagamento dell’ICI, secondo le disposizioni della legge n. 126 del 24 luglio 2008, le
abitazioni principali e una loro pertinenza nonché le unità immobiliari ad esse assimilate dal
regolamento comunale, secondo il seguente elenco:
·
l’abitazione nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente; · l’abitazione utilizzata dai socidelle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
· l’abitazione concessa in uso gratuito dal soggettopassivo ai familiari anch’essi residenti, intendendosi per essi i parenti in linea retta o collaterale fino al
terzo grado (es. genitore/figlio o nonno/nipote nel primo caso; fratello/sorella o zio/nipote nel secondo
caso)
(v. nota finale); · l’abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziano o disabileche ha trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risulti locata;
·l’abitazione posseduta a titolo di proprietà per la quale il titolaredimostri di avere lo sfratto esecutivo per necessità personale o di parenti in linea retta o collaterale
fino al terzo grado
.L’immobile concesso in uso gratuito ad un familiare da parte di una persona non residente nel
Comune di Verona, è soggetto all’applicazione dell’aliquota ordinaria e della detrazione.
scoperto, iscritto distintamente in catasto, nel limite di 1 pertinenza per ogni unità immobiliare. In caso
di esistenza di più pertinenze per la stessa unità immobiliare, si considera parte integrante
dell'abitazione quella eventualmente facente parte dello stesso stabile in cui insiste l'abitazione
stessa.
L’esenzione si applica al proprietario che, a seguito di provvedimento di separazione legale, non
risulti assegnatario della casa coniugale purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione principale, situato nello stesso comune ove è ubicata la
casa coniugale.
Il versamento deve essere eseguito solo per importi superiori a € 2,07 Il pagamento dei tributi locali
deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
-
1. in due rate, di cui la prima in acconto da versare dal 1 al 16 giugno, la seconda a saldo da versare
dal 1 al 16 dicembre ciascuna pari al 50% dell’imposta annua dovuta;
2. in unica soluzione, pari al dovuto per l’intero anno sulla base delle aliquote e delle detrazioni
dell’anno in corso, negli stessi tempi previsti per l’acconto (1-16 giugno).
! " -
a) Utilizzando i bollettini reperibili presso i nostri uffici, presso gli uffici postali e presso le filiali di
UNICREDIT o spediti a casa dall’Agente della Riscossione:
- direttamente presso l’Agente della Riscossione ubicato in Verona, Via Giolfino, 13;
- presso le agenzie postali tramite c.c. n. 88781380 intestato a: EQUITALIA NOMOS SPA - ICI –
Verona;
- presso le agenzie degli istituti bancari convenzionati;
b) utilizzando il modello F24 (codice comune Verona: L781; codice tributo abitazione principale 3901;
cod. trib. terreni agricoli 3902; cod. trib. aree fabbricabili 3903; cod. trib. altri fabbricati, ad es.
pertinenza, 3904) con la possibilità di compensare l’eventuale credito di altre imposte con l’ICI da
versare per l’anno. Si ricorda comunque che è necessario, nel caso in cui il credito compensasse per
intero l’importo da pagare per l’ICI, presentare ugualmente il modello F24 indicando nella
corrispondente casella la cifra “zero”, a titolo di importo dovuto.
c) utilizzando internet con il servizio TESEO (http://www.teseo.verona.it) attivo dal primo giorno del
mese in cui scadono i pagamenti di acconto e saldo.
La condizione di uso gratuito e la condizione di abitazione locata, ai sensi della L. 431/98, deve
essere comprovata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare entro il 31
dicembre dell’anno cui si riferisce l’imposta.
Per gli anni successivi non serve ripresentarla se i dati già comunicati non hanno subito variazioni.
L’applicazione dell’esenzione per l’uso gratuito decorre, nell’anno di presentazione della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, dal giorno in cui l’immobile inizia ad essere utilizzato dal parente o, se l’uso
gratuito è antecedente, l’agevolazione decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per
l’applicazione dell’esenzione, e deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui il cui il
familiare che utilizza l’immobile vi stabilisce la propria residenza anagrafica.
La condizione di abitazione locata decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, a condizione che
l’inquilino sia residente nell’immobile concesso in locazione.
Si applicano invece dall’anno successivo alla presentazione presso il Centro di Responsabilità Tributi
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, le seguenti aliquote:
-
7%o per gli immobili di proprietà di soggetti che intendano tenerli a disposizione, per un massimodi 3 anni, per figli maggiorenni in vista del loro utilizzo come abitazione principale;
-
3,5%o per gli immobili oggetto di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione dienergia elettrica o termica per uso domestico per la durata massima di tre anni per gli impianti
termici solari e di cinque anni per le altre tipologie di fonti rinnovabili.
Per maggiori informazioni consultare le pagine dei Tributi su internet: http://www.comune.verona.it