Deliberazione di Consiglio

SEDUTA del 11 Dicembre 2008 N. 76

 

Oggetto: TRIBUTI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2009.

 

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote di imposta ICI nelle

seguenti misure, già vigenti nell’anno 2008:

a) 9,0 (nove, zero) per mille l'aliquota applicabile ai proprietari di immobili adibiti ad

uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da

almeno due anni, considerata la necessità di colpire l'evasione fiscale nel settore

delle locazioni immobiliari e di incentivare la stipulazione e la registrazione di

contratti di locazione, ai sensi del comma 4, art. 2, L. 431 del 9\12\1998;

b) 7,0 (sette, zero) per mille l'aliquota ordinaria relativa alle fattispecie diverse da

quelle indicate nella lettera precedente e nelle lettere seguenti, vista l'esigenza di

garantire l'equilibrio del bilancio comunale per il prossimo esercizio ed inoltre nei

casi in cui si verifichino le seguenti condizioni:

- immobili ad uso abitativo di proprietà di persone fisiche soggetti passivi, tenuti a

disposizione per un massimo di 3 anni per i figli maggiorenni in vista dell’utilizzo

da parte di questi come abitazione principale. L’applicazione della aliquota del 7

per mille, nel caso specifico sopra indicato, è riconosciuta dietro presentazione di

idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 – D.P.R.

28/12/2000 n. 445) al Centro di Responsabilità Tributi del Comune. L’aliquota

suddetta si applica dall’anno successivo a quello in cui è stata presentata la

dichiarazione;

- abitazione posseduta a titolo di proprieta’ o usufrutto dai cittadini italiani

residenti all’estero e iscritti all’AIRE di Verona;

c) 5,3 (cinque, tre) per mille applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale di categoria A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville), A9

(Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) di proprieta’ della persona

fisica soggetto passivo residente nel Comune, ed a una sua pertinenza;

d) 4,0 (quattro, zero) per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie:

- unita’ immobiliari definite "Botteghe Storiche", come individuate nell'art. 13 del

Regolamento Comunale per l'insediamento delle attivita’ commerciali approvato

con deliberazione consiliare n. 8 del 25.2.2000, in conformita’ alle previsioni di cui

all'art. 10, comma 1, lett. b), D. Leg.vo 31\03\1998, n. 114;

- immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli

accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della Legge 9\12\1998, n. 431, in conformita’

a quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo, da parte di proprietari

privati o di imprenditori proprietari di immobili, da concedere in locazione per il

soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti, di immigrati

comunitari, extracomunitari, di emigrati veneti e loro discendenti, in base a quanto

stabilito nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30

dicembre 2002;

d)/A 3,5 (tre, cinque) per mille applicabile agli immobili oggetto di installazione di

impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso

domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la

durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte

le altre tipologie di fonti rinnovabili. L’aliquota ridotta si applica con decorrenza

dall’anno successivo alla presentazione, presso il Centro di Responsabilità Tributi

del Comune, di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o di

attestazione rilasciata dal Centro di Responsabilita’ Ambiente.

e) 0,5 (zero, cinque) per mille per i proprietari che concedono immobili in locazione a

titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431\98, al

Comune di Verona, in qualità di conduttore, al fine di soddisfare le esigenze

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abitative di soggetti in stato di necessita’ di cui al progetto "La Casa in Comune"

del Centro di Responsabilita’ Politiche della Casa.

2) Di stabilire che l’esenzione, di cui all’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93,

applicabile alle unità immobiliari assimilate, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del

Regolamento I.C.I., è concessa previa presentazione di dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà di concessione in uso gratuito al C.d.R. Tributi, con decorrenza

dall’effettivo uso.

3) Di confermare la detrazione applicabile all’immobile di categoria A1 (Abitazioni di

tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville), A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici

o storici), adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ed a una sua

pertinenza. Si precisa che la detrazione e’ calcolata in proporzione ai mesi nei quali

l’immobile è utilizzato e che la stessa si applica all’unita’ immobiliare equiparata

all’abitazione principale ai sensi dall’art. 5, comma 1 e 6 del Regolamento I.C.I.,

approvato con D.C. n. 10 del 5\02\1999 e successive modificazioni, previa

presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ( ex art. 47 –

D.P.R. 28\12\2000 n. 445) al Centro di Responsabilita’ Tributi del Comune.

La detrazione è attribuita nelle seguenti misure:

- detrazione ordinaria di Euro 108,46;

- detrazione maggiorata di Euro 206,58, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n.

504 del 30\12\1992, cosi’ come modificato nella legge 9 maggio 1997, n. 122, nei

confronti dei contribuenti proprietari, residenti nel Comune, di una sola unita’

immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti

condizioni, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si

verifica:

a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo.

Detta agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da piu’ persone a qualsiasi

titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da

assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari

risultanti a carico dei titolari delle stesse;

b) siano invalidi o portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di

handicap con situazione riconosciuta di gravita’, ai sensi della Legge 5\02\1992, n.

104;

c)siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un

periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e

rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;

d) siano soggetti passivi ICI conviventi dei soggetti di cui alla lett. b).

Detta agevolazione viene concessa in presenza di una certificazione da cui risulti

un indicatore ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare

non superiore a Euro 30.000,00. Si ritiene che l’ISEE, nato con la Finanziaria 1998

e ottenuto combinando e valutando il reddito, il patrimonio e la composizione del

nucleo familiare, sia l’elemento che meglio determini il diritto all’accesso a

prestazioni o agevolazioni, cosi’ come disciplinate dallo Stato e dagli altri soggetti

erogatori.

La spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita

certificazione che gli interessati dovranno presentare al Centro di Responsabilita’

Tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta.

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4) Di approvare i valori delle aree fabbricabili, come da allegate tabelle facenti parte

integrante del presente provvedimento, confermando che si tratta dei medesimi

valori approvati per l’anno 2008 con Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del

19/12/2007, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento Comunale

dell’I.C.I., ad eccezione delle aree appartenenti al gruppo 4.3 – aree ricadenti nei

comprensori oggetto dei piani di zona per l’edilizia economico e popolare adottati e/

o approvati i cui valori, inseriti in tabella, sono stati stabiliti con Delibera della Giunta

Comunale n. 145 del 24\11\08.

5) Di introitare il gettito relativo al capitolo 80 del Bilancio 2009.

Il Dirigente Responsabile del centro di Responsabilità Tributi, proponente, provvederà

all’esecuzione”.