Deliberazione di Consiglio
SEDUTA del 11 Dicembre 2008 N. 76
Oggetto: TRIBUTI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2009.
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote di imposta ICI nelle
seguenti misure, già vigenti nell’anno 2008:
a) 9,0 (nove, zero) per mille l'aliquota applicabile ai proprietari di immobili adibiti ad
uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno due anni, considerata la necessità di colpire l'evasione fiscale nel settore
delle locazioni immobiliari e di incentivare la stipulazione e la registrazione di
contratti di locazione, ai sensi del comma 4, art.
b) 7,0 (sette, zero) per mille l'aliquota ordinaria relativa alle fattispecie diverse da
quelle indicate nella lettera precedente e nelle lettere seguenti, vista l'esigenza di
garantire l'equilibrio del bilancio comunale per il prossimo esercizio ed inoltre nei
casi in cui si verifichino le seguenti condizioni:
- immobili ad uso abitativo di proprietà di persone fisiche soggetti passivi, tenuti a
disposizione per un massimo di 3 anni per i figli maggiorenni in vista dell’utilizzo
da parte di questi come abitazione principale. L’applicazione della aliquota del 7
per mille, nel caso specifico sopra indicato, è riconosciuta dietro presentazione di
idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 – D.P.R.
28/12/2000 n. 445) al Centro di Responsabilità Tributi del Comune. L’aliquota
suddetta si applica dall’anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione;
- abitazione posseduta a titolo di proprieta’ o usufrutto dai cittadini italiani
residenti all’estero e iscritti all’AIRE di Verona;
c) 5,3 (cinque, tre) per mille applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale di categoria A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville), A9
(Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) di proprieta’ della persona
fisica soggetto passivo residente nel Comune, ed a una sua pertinenza;
d) 4,0 (quattro, zero) per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie:
- unita’ immobiliari definite "Botteghe Storiche", come individuate nell'art. 13 del
Regolamento Comunale per l'insediamento delle attivita’ commerciali approvato
con deliberazione consiliare n. 8 del 25.2.2000, in conformita’ alle previsioni di cui
all'art. 10, comma 1, lett. b), D. Leg.vo 31\03\1998, n. 114;
- immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli
accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della Legge 9\12\1998, n.
a quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo, da parte di proprietari
privati o di imprenditori proprietari di immobili, da concedere in locazione per il
soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti, di immigrati
comunitari, extracomunitari, di emigrati veneti e loro discendenti, in base a quanto
stabilito nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30
dicembre 2002;
d)/A 3,5 (tre, cinque) per mille applicabile agli immobili oggetto di installazione di
impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso
domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la
durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte
le altre tipologie di fonti rinnovabili. L’aliquota ridotta si applica con decorrenza
dall’anno successivo alla presentazione, presso il Centro di Responsabilità Tributi
del Comune, di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o di
attestazione rilasciata dal Centro di Responsabilita’ Ambiente.
e) 0,5 (zero, cinque) per mille per i proprietari che concedono immobili in locazione a
titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431\98, al
Comune di Verona, in qualità di conduttore, al fine di soddisfare le esigenze
5
abitative di soggetti in stato di necessita’ di cui al progetto "
del Centro di Responsabilita’ Politiche della Casa.
2) Di stabilire che l’esenzione, di cui all’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93,
applicabile alle unità immobiliari assimilate, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del
Regolamento I.C.I., è concessa previa presentazione di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di concessione in uso gratuito al C.d.R. Tributi, con decorrenza
dall’effettivo uso.
3) Di confermare la detrazione applicabile all’immobile di categoria A1 (Abitazioni di
tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville), A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici
o storici), adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ed a una sua
pertinenza. Si precisa che la detrazione e’ calcolata in proporzione ai mesi nei quali
l’immobile è utilizzato e che la stessa si applica all’unita’ immobiliare equiparata
all’abitazione principale ai sensi dall’art. 5, comma 1 e 6 del Regolamento I.C.I.,
approvato con D.C. n. 10 del 5\02\1999 e successive modificazioni, previa
presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ( ex art. 47 –
D.P.R. 28\12\2000 n. 445) al Centro di Responsabilita’ Tributi del Comune.
La detrazione è attribuita nelle seguenti misure:
- detrazione ordinaria di Euro 108,46;
- detrazione maggiorata di Euro 206,58, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n.
504 del 30\12\1992, cosi’ come modificato nella legge 9 maggio 1997, n. 122, nei
confronti dei contribuenti proprietari, residenti nel Comune, di una sola unita’
immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti
condizioni, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica:
a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo.
Detta agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da piu’ persone a qualsiasi
titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da
assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari
risultanti a carico dei titolari delle stesse;
b) siano invalidi o portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di
handicap con situazione riconosciuta di gravita’, ai sensi della Legge 5\02\1992, n.
104;
c)siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un
periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e
rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;
d) siano soggetti passivi ICI conviventi dei soggetti di cui alla lett. b).
Detta agevolazione viene concessa in presenza di una certificazione da cui risulti
un indicatore ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare
non superiore a Euro 30.000,00. Si ritiene che l’ISEE, nato con
e ottenuto combinando e valutando il reddito, il patrimonio e la composizione del
nucleo familiare, sia l’elemento che meglio determini il diritto all’accesso a
prestazioni o agevolazioni, cosi’ come disciplinate dallo Stato e dagli altri soggetti
erogatori.
La spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita
certificazione che gli interessati dovranno presentare al Centro di Responsabilita’
Tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta.
6
4) Di approvare i valori delle aree fabbricabili, come da allegate tabelle facenti parte
integrante del presente provvedimento, confermando che si tratta dei medesimi
valori approvati per l’anno 2008 con Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del
19/12/2007, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento Comunale
dell’I.C.I., ad eccezione delle aree appartenenti al gruppo 4.3 – aree ricadenti nei
comprensori oggetto dei piani di zona per l’edilizia economico e popolare adottati e/
o approvati i cui valori, inseriti in tabella, sono stati stabiliti con Delibera della Giunta
Comunale n. 145 del 24\11\08.
5) Di introitare il gettito relativo al capitolo 80 del Bilancio 2009.
Il Dirigente Responsabile del centro di Responsabilità Tributi, proponente, provvederà
all’esecuzione”.