Comune di Verona
Copia dal verbale delle deliberazioni di Consiglio
SEDUTA del giorno 19 Dicembre 2007 |
N. 101 |
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote di imposta nelle seguenti misure: a) 9,0 (nove, zero) per mille l'aliquota applicabile ai proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, vista l'esigenza di colpire l'evasione fiscale nel settore delle locazioni immobiliari e di incentivare la stipulazione e la registrazione di contratti di locazione, ai sensi del comma 4, art.
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; - abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai propri familiari (parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), con effetto dall'anno successivo a quello in cui si e' verificata la condizione; - abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - abitazione posseduta a titolo di proprieta', per la quale il titolare dimostri di essere in possesso di titolo esecutivo di sfratto per necessita' personale o di parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado, con effetto dall'anno successivo a quello in cui si e' verificata la condizione. - abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE di Verona, a condizione che non risulti locata
d) 4,0 (quattro, zero) per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie:
- unita' immobiliari definite "Botteghe Storiche", come individuate nell'art. 13 del Regolamento Comunale per l'insediamento delle attivita' commerciali approvato
con deliberazione consiliare n. 8 del 25.2.2000, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), D. Leg.vo 31/03/1998, n. 114; - immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998, n.
L'applicazione dell'aliquota ridotta e' riconosciuta dietro presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ( ex art. 47 – D.P.R. 28\12\2000 n. 445) o di originale del contratto di locazione al Centro di Responsabilita' Tributi del Comune. L'aliquota ridotta si applica dall'anno successivo al verificarsi della condizione.
e) 0,5 (zero, cinque) per mille per i proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431\98, al Comune di Verona, in qualita' di conduttore, al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessita' di cui al progetto "
a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo. Detta agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da piu' persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse; b) siano invalidi o portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravita', ai sensi della Legge 5\02\1992, n. 104; c) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e
rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare; d) siano soggetti passivi ICI conviventi dei soggetti di cui alla lett. b).
Detta agevolazione viene concessa previa presentazione presenza di una certificazione da cui risulti un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 30.000,00. La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata da apposita certificazione che gli interessati dovranno presentare al Centro di Responsabilita' Tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta.
3) Di precisare che: - l'aliquota ridotta si applica dall'anno successivo al verificarsi della condizione; - la detrazione e' invece calcolata in proporzione ai mesi nei quali l'immobile e' utilizzato.