Comune di Verona

Copia dal verbale delle deliberazioni di Consiglio

SEDUTA del giorno 19 Dicembre 2007

N. 101

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote di imposta nelle seguenti misure: a) 9,0 (nove, zero) per mille l'aliquota applicabile ai proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, vista l'esigenza di colpire l'evasione fiscale nel settore delle locazioni immobiliari e di incentivare la stipulazione e la registrazione di contratti di locazione, ai sensi del comma 4, art. 2, L 431 del 9\12\1998; b) 7,0 (sette, zero) per mille l'aliquota ordinaria relativa alle fattispecie diverse da quelle indicate nella lettera precedente e nelle lettere seguenti, vista l'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio comunale per il prossimo esercizio; tale aliquota sara' inoltre applicata per gli immobili ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Verona, tenuti a disposizione per un massimo di 3 anni per i figli maggiorenni in vista dell'utilizzo da parte di questi come abitazione principale. L'applicazione della aliquota del 7 per mille, nel caso specifico sopra indicato, e' riconosciuta dietro presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ( ex art. 47 – D.P.R. 28\12\2000 n. 445) al Centro di Responsabilita' Tributi del Comune. L'aliquota suddetta si applica dall'anno successivo al verificarsi della condizione; c) 5,3 (cinque, tre) per mille applicabile all'unita' immobiliare e ad una sua pertinenza di proprieta' della persona fisica soggetto passivo residente nel Comune, adibita ad abitazione principale sua o concessa in uso ai suoi familiari come definiti dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 5. Inoltre tale aliquota sara' inoltre applicata nei seguenti casi e precisamente:

- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; - abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai propri familiari (parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), con effetto dall'anno successivo a quello in cui si e' verificata la condizione; - abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - abitazione posseduta a titolo di proprieta', per la quale il titolare dimostri di essere in possesso di titolo esecutivo di sfratto per necessita' personale o di parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado, con effetto dall'anno successivo a quello in cui si e' verificata la condizione. - abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE di Verona, a condizione che non risulti locata

d) 4,0 (quattro, zero) per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie:

- unita' immobiliari definite "Botteghe Storiche", come individuate nell'art. 13 del Regolamento Comunale per l'insediamento delle attivita' commerciali approvato


 

con deliberazione consiliare n. 8 del 25.2.2000, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), D. Leg.vo 31/03/1998, n. 114; - immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998, n. 431, in conformita' a quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo, da parte di proprietari privati o di imprenditori proprietari di immobili da concedere in locazione per il soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti, di immigrati comunitari, extracomunitari, di emigrati veneti e loro discendenti, in base a quanto stabilito nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002.

L'applicazione dell'aliquota ridotta e' riconosciuta dietro presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ( ex art. 47 – D.P.R. 28\12\2000 n. 445) o di originale del contratto di locazione al Centro di Responsabilita' Tributi del Comune. L'aliquota ridotta si applica dall'anno successivo al verificarsi della condizione.

e) 0,5 (zero, cinque) per mille per i proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431\98, al Comune di Verona, in qualita' di conduttore, al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessita' di cui al progetto "La Casa in Comune" del Centro di Responsabilita' Politiche della Casa. 2) Di confermare: - la detrazione di Euro 108,46 per l'abitazione principale del soggetto passivo dando atto che la stessa detrazione si estende alle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali ai sensi dall'art. 5, comma 1 e 6 del regolamento I.C.I. riconosciuta previa presentazione del contratto o di idonea di idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ( ex art. 47 – D.P.R. 28\12\2000 n. 445) al Centro di Responsabilita' Tributi del Comune; - la detrazione di Euro 206,58 per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 504 del 30\12\1992, cosi' come modificato nella legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti proprietari residenti nel Comune di una sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:

a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo. Detta agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da piu' persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse; b) siano invalidi o portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravita', ai sensi della Legge 5\02\1992, n. 104; c) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e


 

rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare; d) siano soggetti passivi ICI conviventi dei soggetti di cui alla lett. b).

Detta agevolazione viene concessa previa presentazione presenza di una certificazione da cui risulti un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 30.000,00. La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata da apposita certificazione che gli interessati dovranno presentare al Centro di Responsabilita' Tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta.

3) Di precisare che: - l'aliquota ridotta si applica dall'anno successivo al verificarsi della condizione; - la detrazione e' invece calcolata in proporzione ai mesi nei quali l'immobile e' utilizzato.