Comune di Verona
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Copia dal verbale delle deliberazioni di Giunta

 

N. Progr. 420

SEDUTA del giorno 21 Novembre 2006

 

Oggetto:

TRIBUTI - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Determinazione dell'aliquota per l'anno 2007 ed elevazione della detrazione per alcuni soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale

 

LA GIUNTA COMUNALE


Visto l'art. 6 del D. Leg.vo 30.12.1992 n. 504, in forza del quale il Comune deve deliberare ogni anno, a valere per l'anno successivo, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.
Tale adempimento, originariamente previsto dall'art. 6 del D. Leg.vo 30.12.1992 n. 504 entro il 31 ottobre di ogni anno, puo' avvenire sino alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che l'aliquota per l'anno 2006 e' stata fissata, con deliberazione della Giunta Comunale 23 novembre 2005, n. 421, nelle seguenti misure:
1) 9,0 (nove, zero) per mille l'aliquota applicabile ai proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, vista l'esigenza di colpire l'evasione fiscale nel settore delle locazioni immobiliari;
2) 7,00 (sette, zero) per mille l'aliquota ordinaria relativa alle fattispecie diverse da quelle indicate nella lettera precedente e nelle lettere seguenti, vista l'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio comunale per il prossimo esercizio;
3) 5,5 (cinque, cinque) per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di coloro che sono ad essi equiparati ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del Regolamento dell'ICI in forza del richiamo al comma 1 del medesimo articolo, anche essi residenti, nonche' del comma 6, confermando altresi' la detrazione di Euro 108,46 per le abitazioni principali nelle quali il soggetto persona fisica ed i suoi familiari dimorino abitualmente, al fine di limitare la pressione fiscale sui contribuenti possessori di abitazione principale, dando atto inoltre che la concessione in uso gratuito di cui alla lettera d) del comma 1 del citato articolo dovra' essere comprovata da apposita comunicazione o autocertificazione da rilasciarsi al Centro di Responsabilita' Tributi del Comune entro il 31 dicembre del presente anno;
4) 4,0 (quattro, zero) per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie:
- unita' immobiliari definite "Botteghe Storiche", come individuate nell'art. 13 del Regolamento Comunale per l'insediamento delle attivita' commerciali approvato con deliberazione consiliare 25.2.2000, n. 8, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) D. Leg.vo 31.3.98, n. 114;
- proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n. 431, in conformita' alle previsioni contenute nell'art. 2, comma 4, della Legge 9.12.1998, n. 431, cosi' come imprenditori proprietari di immobili da concedere in locazione per il soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari cosi' come di emigrati veneti e loro discendenti, in base a quanto stabilito nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002 dando atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione al Centro di Responsabilita' Tributi del Comune entro il 31 dicembre del presente anno di apposita autocertificazione attestante l'esistenza del contratto che da' titolo all'applicazione di detta aliquota;

Considerato che si rende necessario anche per l'anno 2007 mantenere l'aliquota ordinaria dell'ICI al 7,0 per mille per far fronte al fabbisogno finanziario dell'Ente;

Preso atto altresi' che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 8.8.1996 n. 437, convertito nella L. 24.10.1996, n. 556, cosi' come integrato dalle disposizioni di cui all'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del Regolamento Comunale dell'ICI, i Comuni hanno la facolta' di deliberare, ai sensi dell'art. 6 del D. Leg.vo 30.12.1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e di coloro che ne sono equiparati in forza del predetto art. 5 del Regolamento Comunale, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

Preso atto inoltre che ai sensi dell'art. 5, 3 comma del Regolamento ICI sopra richiamato il Comune ha facolta' di deliberare una riduzione percentuale dell'imposta dovuta limitatamente a situazioni di particolare disagio economico-sociale e ritenuto di far rientrare in tali situazioni i soggetti passivi che concedono alloggi al Comune, secondo i protocolli d'intesa con le Associazioni di categoria dei proprietari e conduttori (UPPI, FIMAA, SICET/CISL, SUNIA, UNIAT/UIL, Ass. Pop.Edilizia), per assunzione in locazione di alloggi sfitti a soggetti in stato di necessita';

Preso atto altresi' che, in considerazione di quanto stabilito al punto 6 della deliberazione consiliare 25 febbraio 2000, n. 8 e per le medesime motivazioni contenute nel provvedimento consiliare citato, a decorrere dall'anno di imposta 2001 deve essere fissata nella misura minima prevista dalla legge, 4 per mille, l'aliquota applicabile alle unita' immobiliari definite "Botteghe Storiche" come individuate nell'art. 13 del Regolamento Comunale per l'insediamento delle attivita' commerciali approvato con la medesima deliberazione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D. Leg.vo 31.3.1998, n. 114, nonche' dall'art. 6, comma 2 del D. Leg.vo 30.12.1992 n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1995, n. 662, che permette di diversificare l'aliquota entro i limiti minimo e massimo stabiliti dallo stesso art. 6, con riferimento ai "casi di immobili diversi dalle abitazioni …omissis.";

Vista altresi' la Legge 9.12.1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", la quale stabilisce che il Comune puo' deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote piu' favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti al comma 3 dell'art. 2 della medesima legge, cosi' come puo', se inserito nella fascia di comuni con alta densita' abitativa, prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e per la stessa finalita' di cui al primo periodo del comma 4 dell'art. 2 della Legge 431/98, derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 (due) per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Preso atto che in data 23.7.99 in sede locale le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative hanno definito l'accordo di cui al punto precedente depositandone copia presso il Comune;

Ritenuto opportuno applicare anche per l'anno 2007, al fine di favorire la realizzazione di detto accordo cosi' come di accordi integrativi e di incentivare i contratti stipulati alle condizioni in essi contenute, l'aliquota nella misura minima stabilita dalla legge e quindi 4 (quattro) per mille ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni in essi definite, cosi' come nei confronti degli imprenditori proprietari di immobili da concedere in locazione per il soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari cosi' come di emigrati veneti e loro discendenti, in base a quanto stabilito nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002 e come da indirizzo del Consiglio approvato con D.C. 10/15 aprile 2003;

Ritenuto opportuno applicare anche per l'anno 2007, al fine di colpire l'evasione fiscale nel settore delle locazioni immobiliari e di incentivare la stipulazione e la registrazione di contratti di locazione, l'aliquota del 9 (nove) per mille, in deroga al limite massimo, ai proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Ritenuto pertanto di dover determinare come segue le aliquote d'imposta per l'esercizio 2007:
a) 9,0 (nove, zero) per mille l'aliquota applicabile ai proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, vista l'esigenza di colpire l'evasione fiscale nel settore delle locazioni immobiliari e di incentivare la stipulazione e la registrazione di contratti di locazione;
b) 7,0 (sette, zero) per mille l'aliquota ordinaria relativa alle fattispecie diverse da quelle indicate nella lettera precedente e nelle lettere seguenti, vista l'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio comunale per il prossimo esercizio;
c) 5,5 (cinque, cinque) per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di coloro che sono ad essi equiparati ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del Regolamento dell'ICI in forza del richiamo al comma 1 del medesimo articolo, anche essi residenti, nonche' del comma 6, confermando altresi' la detrazione di € 108,46 per le abitazioni principali nelle quali il soggetto persona fisica ed i suoi familiari dimorino abitualmente, al fine di limitare la pressione fiscale sui contribuenti possessori di abitazione principale, dando atto inoltre che la concessione in uso gratuito di cui alla lettera d) del comma 1 del citato articolo dovra' essere comprovata da apposita comunicazione o autocertificazione da rilasciarsi al Centro di Responsabilita' Tributi del Comune entro il 31 dicembre del presente anno se non gia' presentata nell'anno 2004 per tale fattispecie e qualora i dati in essa contenuti siano rimasti immutati;
d) 4,0 (quattro, zero) per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie:
- unita' immobiliari definite "Botteghe Storiche", come individuate nell'art. 13 del Regolamento Comunale per l'insediamento delle attivita' commerciali approvato con deliberazione consiliare 25.2.2000, n. 8, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) D. Leg.vo 31.3.98, n. 114;
- proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n. 431, in conformita' alle previsioni contenute nell'art. 2, comma 4, della Legge 9.12.1998, n. 431, cosi' come imprenditori proprietari di immobili da concedere in locazione per il soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari cosi' come di emigrati veneti e loro discendenti, in base a quanto stabilito nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, dando atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione al Centro di Responsabilita' Tributi del Comune entro il 31 dicembre del presente anno di apposita autocertificazione attestante l'esistenza del contratto che da' titolo all'applicazione di detta aliquota se non gia' presentata nell'anno 2004 per tale fattispecie e qualora i dati in essa contenuti siano rimasti immutati;
- proprietari che concedono in locazione al Comune di Verona, secondo i protocolli di intesa con le Associazioni di categorie dei proprietari e conduttori per l'assunzione in locazione di alloggi sfitti a soggetti in stato di necessita', per il periodo di durata di tali contratti e alle condizioni di cui al Progetto "La Casa in Comune" indicati dal Centro di Responsabilita' Politiche della Casa;

Ritenuto, inoltre, di elevare a Euro 206,58 la detrazione per la prima abitazione nei confronti di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, in conformita' a quanto consentito dall'art. 3 del Decreto-Legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n.122, confermando l'esclusione gia' prevista dall'anno 2004 della presentazione dell'apposita autocertificazione da parte dei contribuenti indicati alla lettera b) del punto 4 del dispositivo del presente provvedimento che l'abbiano gia' presentata (portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di handicap con situazione di gravita', ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), al fine di dare attuazione alle iniziative promosse a favore dei disabili, cosi' come per gli altri indicati alle lettere a), c) e d) del punto 4 del dispositivo del presente provvedimento;

Preso atto che ai fini della spettanza della detrazione si deve fare riferimento all'art. 5, comma 1, del Regolamento Comunale dell'ICI, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 5.2.1999 e successive modificazioni, il quale elenca tutte le ipotesi di unita' immobiliari che, oltre a quella tipica del soggetto passivo proprietario, sono considerate abitazioni principali, dietro presentazione di apposita comunicazione o autocertificazione da rilasciarsi al Centro di Responsabilita' Tributi del Comune entro il 31 dicembre del presente anno, relativamente alle fattispecie indicate alla lettera d) del predetto comma 1 del citato articolo, se non gia' presentata negli anni precedenti per tale fattispecie e qualora i dati in essa contenuti siano rimasti immutati;

Visto l'art. 42, comma 2, del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il quale stabilisce che la competenza in materia di determinazione delle aliquote spetta alla Giunta Comunale;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e precisamente:

- che in data 21/11/2006 il Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilita' Tributi proponente il provvedimento ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL C.d.R. TRIBUTI f.to dott.ssa Francesca Buniato

- che in data 21/11/2006 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, si attesta la regolarita' contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO f.to dott. Marco Borghesi

Udito il relatore, Assessore ai Tributi;

A voti unanimi;

D E L I B E R A


1) di determinare, per le motivazioni di cui in premessa, come segue le aliquote di imposta per l'esercizio 2007:
- 9,0 (nove, zero) per mille l'aliquota applicabile ai proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, vista l'esigenza di colpire l'evasione fiscale nel settore delle locazioni immobiliari e di incentivare la stipulazione e la registrazione di contratti di locazione;
- 7,0 (sette,zero) per mille l'aliquota ordinaria relativa alle fattispecie diverse da quelle indicate nella lettera precedente e nelle lettere seguenti, vista l'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio comunale per il prossimo esercizio;
- 5,5 (cinque, cinque) per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di coloro che sono ad essi equiparati ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del Regolamento dell'ICI in forza del richiamo al comma 1 del medesimo articolo, anche essi residenti, nonche' del comma 6, confermando altresi' la detrazione di € 108,46 per le abitazioni principali nelle quali il soggetto persona fisica ed i suoi familiari dimorino abitualmente, al fine di limitare la pressione fiscale sui contribuenti possessori di abitazione principale, dando atto inoltre che la concessione in uso gratuito di cui alla lettera d) del comma 1 del citato articolo dovra' essere comprovata da apposita comunicazione o autocertificazione da rilasciarsi al Centro di Responsabilita' Tributi del Comune entro il 31 dicembre del presente anno se non gia' presentata negli anni precedenti per tale fattispecie e qualora i dati in essa contenuti siano rimasti immutati;
- 4,0 (quattro, zero) per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie:

unita' immobiliari definite "Botteghe Storiche", come individuate nell'art. 13 del Regolamento Comunale per l'insediamento delle attivita' commerciali approvato con deliberazione consiliare 25.2.2000, n. 8, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) D. Leg.vo 31.3.98, n. 114;
proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n. 431, in conformita' alle previsioni contenute nell'art. 2, comma 4, della Legge 9.12.1998, n. 431 cosi' come imprenditori proprietari di immobili da concedere in locazione per il soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari cosi' come di emigrati veneti e loro discendenti, in base a quanto stabilito nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, dando atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione al Centro di Responsabilita' Tributi del Comune entro il 31 dicembre del presente anno di apposita autocertificazione attestante l'esistenza del contratto che da' titolo all'applicazione di detta aliquota se non gia' presentata negli anni precedenti per tale fattispecie e qualora i dati in essa contenuti siano rimasti immutati;


( proprietari che concedono in locazione al Comune di Verona, secondo i protocolli di intesa con le Associazioni di categorie dei proprietari e conduttori per l'assunzione in locazione di alloggi sfitti a soggetti in stato di necessita', per il periodo di durata di tali contratti e alle condizioni di cui al Progetto "La Casa in Comune" indicati dal Centro di Responsabilita' Politiche della Casa )

 

Il sopraindicato paragrafo, messo fra parentesi, è stato modificato con successiva deliberazione di Giunta n. 459 dell’11.12.2006 e diventa pertanto:

 

- 0,5 (zero, cinque) per mille per i proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98 al Comune di Verona in qualità di conduttore per soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità di cui al progetto "La Casa in Comune" del Centro di Responsabilità Politiche della Casa.

2) di dare atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. n. 437/96 convertito nella Legge 24.10.96, n. 556, che in conseguenza delle aliquote come sopra determinate, il gettito complessivo previsto non sara' inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato;
3) di stabilire in Euro 108,46 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che la stessa detrazione si estende alle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali per effetto di quanto stabilito nell'art. 5, comma 5, del Regolamento comunale dell'ICI di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 5.2.1999 e successive modificazioni, il quale elenca tutte le ipotesi di unita' immobiliari che, oltre a quella tipica del soggetto passivo proprietario, sono considerate abitazioni principali, dietro presentazione di apposita comunicazione o autocertificazione da rilasciarsi al Centro di Responsabilita' Tributi del Comune entro il 31 dicembre del presente anno, relativamente alle fattispecie indicate alla lettera d) del predetto comma 1 del citato articolo se non gia' presentata negli anni precedenti per tale fattispecie e qualora i dati in essa contenuti siano rimasti immutati;
4) di elevare a Euro 206,58, per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 3 del Decreto-Legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal 2░ comma dell'art. 8 del D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, 55^ comma della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:
a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo.

Detta agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da piu' persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse;

b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravita', ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104;
c) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;
d) siano soggetti passivi ICI conviventi dei soggetti di cui alla lett. b);

Detta agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a Euro 41.316,55;

La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al Centro di Responsabilita' Tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta, se non gia' presentata;

5) di introitare il gettito relativo, al cap. 80 del bilancio 2007;
6) di dare atto che i valori venali delle aree fabbricabili in comune commercio dall'1.1.2006 sono quelli comunicati con nota del 21/11/2006 da parte dello Staff Tecnico Patrimonio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento dell'ICI e che i medesimi sono quelli rappresentati in Euro nella tabella allegata alla presente deliberazione.

Il Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilita' Tributi, proponente, provvedera' all'esecuzione.

Il Presidente

Il SEGRETARIO GENERALE

Zanotto Avv. Paolo - SINDACO

Marchi Dott. Francesco