IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, che ha istituito e disciplinato l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in vigore dall’anno 1993;

 

Visto, in particolare, l’articolo 6 del citato decreto legislativo 504/92, concernente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta;

 

Evidenziato che il comma 1 del richiamato articolo 6 del decreto legislativo 504/1992 prevede che la delibera di determinazione delle aliquote di imposta deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno per l’anno di imposta successivo;

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 53, della legge 662/96, l’aliquota di imposta per la riscossione dell’I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e che la stessa può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati, con la possibilità di definire un’aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;

 

Visto l’art. 1 del D.L. 27/05/2008, nr. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, nr. 126, il quale prevede l’esclusione dall'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi anche la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992;

 

Visto l’articolo 3, comma 55, della legge 662/96, in base al quale dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 103,29 euro, quale somma da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

Constatato che, ai sensi di quanto disposto dalla medesima legge 662/96, la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere elevata fino a Euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

Visto l’art. 77bis, comma 30, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, il quale dispone, per il triennio 2009-2011, ovvero fino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7 del D.L. 27-5-2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24-7-2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2010, esecutiva, con la quale sono state determinate per l’anno 2010 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni, non prevedendo casi particolari di cui all’art. 8, comma 3, D.Lgs 504/92:

 

FABBRICATO

ALIQUOTA

DETRAZIONE

Unità immobiliare adibita a prima abitazione e sue pertinenze (categorie catastali A1 –A8e A9)

 

4 per mille

 

Euro 103,29

tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili

7 per mille

0

 

Ritenuto opportuno confermare, per l’anno 2011, al 4 per mille l’aliquota sull’abitazione principale ed in Euro 103,29 la detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze e l’aliquota ordinaria del 7 per  mille  sugli altri immobili ed aree fabbricabili ;

 

Dato atto, dunque, che il pareggio di Bilancio di previsione 2011 è stabilito sulla base di una previsione di gettito I.C.I. ordinaria pari a 960.000,00 euro, somma conseguibile, in base alle proiezioni del Concessionario per la riscossione, mediante la determinazione delle aliquote e delle detrazioni sopra indicate, tenuto conto anche dei recuperi che verranno effettuati a seguito di controllo sull’evasione d’imposta I.C.I.;

 

Visto l’articolo 1, comma 156, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), il quale ha stabilito, mediante modificazione dell’originario testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 504/1992, che la competenza ad adottare le aliquote e le detrazioni ICI sia del Consiglio Comunale e non più della Giunta;

 

Richiamato anche l’art. 1, comma 169, della citata Legge 296/2006, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

            Visto il D.M.I. 17/12/2010 che proroga al 31 marzo 2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti Locali ed entro lo stesso termine vengono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta per tributi e servizi locali ed approvate o modificati eventuali regolamenti (art. 1, comma 169, legge 27-12-2006, n. 296).

 

Visti:

-        il D.Lgs 504/1992;

-        il D.Lgs 267/2000;

-        la Legge 27/12/2006, n. 296, con particolare riferimento all’art. 1, commi 156, 169 e 173;

-        il D.L. 27/05/2008, nr. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, nr. 126, con particolare riferimento all’art. 1;

-        il D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008;

-        il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

-        il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, inserito in atti;

 

Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) nelle forme di legge, con il seguente esito:

 

presenti 12 - favorevoli 10 - astenuti 2 (Castelletti, Di Giorgi),

 

D E L I B E R A

 

1)    di determinare per l’anno di imposta 2011, per quanto esposto in premessa, le seguenti misure di aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

 

FABBRICATO

ALIQUOTA

DETRAZIONE

Unità immobiliare adibita a prima abitazione e sue pertinenze (categorie catastali A1 – A8 e A9)

 

4 per mille

 

Euro 103,29

tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili

7 per mille

0

 

 

2)    di disporre che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

3)    di stimare, per in euro 960.000,00 l’importo da iscrivere all’apposita risorsa di entrata del Bilancio 2011;

4)    di inviare, copia della presente deliberazione, unitamente alla richiesta di pubblicazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità fissate nella circolare 16/04/2003, n. 3;

5)    di trasmettere copia della presente deliberazione a Equitalia Nomos Spa concessionario della riscossione delle entrate di questo Comune;

ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto disposto dall’art. 134, 4° comma, del decreto legislativo n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 10 - astenuti 2 (Castelletti, Di Giorgi),

 

DELIBERA

 

 

 

6.      di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2011 - Pluriennale 2011/2013, sottoposto all’esame del Consiglio Comunale nella seduta odierna.

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