Illustra ai consiglieri presenti il contenuto della proposta di deliberazione all’ordine del giorno, soffermandosi, in particolare, sulle motivazioni della proposta di riduzione dell’I.C.I. sulla prima casa; sottolinea che, con tale decisione, l’Amministrazione Comunale intende venire incontro alle esigenze delle famiglie, che vivono, nel complesso, un momento di difficoltà.
Non si registrano interventi. Si passa pertanto alla votazione.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/03/2007, esecutiva, con la quale sono state determinate per l’anno 2007 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune, nella misura del 4,5 per mille per l’abitazione principale e per le sue pertinenze e del 7 per mille per tutti gli altri immobili, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 53, della legge 662/96, l’aliquota massima dell’imposta in parola viene fissata al 7 per mille indipendentemente dalle straordinarie esigenze di bilancio dell’Ente, mentre, ai sensi del comma 48 dello stesso articolo, la rendita urbana è stata rivalutata del 5%;
Accertato che la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 662/1996, in € 103,29;
Visto:
º che, ai sensi di quanto disposto dalla medesima legge 662/96, la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere elevata fino a Euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
º che con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21/03/2007, esecutiva, è stata fissata in Euro 103,29 la detrazione prevista, per l’anno 2007, per la prima casa, elevandola, così come previsto dall’art. 8, comma 3, D.Lgs 504/92, a Euro 206,58 in particolari casi di condizioni di disagio socio-economico, individuati dal Consiglio Comunale, così come previsto dall’art. 13 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili” come segue:
a) portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 66% a prescindere dal reddito e riferita esclusivamente alla quota di proprietà del richiedente;
b) titolari di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi l'importo di € 206,58 mensili. Se il nucleo familiare è composto da più persone a qualsiasi titolo convivente l'agevolazione spetta soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi € 206,58 mensili e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle pensioni;
c) per avere diritto alle agevolazioni di cui sopra bisogna inoltre essere proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate);
d) una detrazione pari a € 206,58 nell’ambito della famiglia in cui ci sia un portatore di handicap riconosciuto al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravità ai sensi della Legge 104/1992. In tale caso l’agevolazione viene concessa in presenza di reddito complessivo familiare inferiore a € 41.316,55;
Visto che la linea programmatica dell’Amministrazione Comunale, espressa nello schema di Bilancio di previsione E.F. 2008 - Pluriennale 2008/2010, Relazione Previsionale Programmatica 2008/2010, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 03-03-2008, esecutiva, prevede per l'anno 2008 la variazione dell’aliquota I.C.I. per l’abitazione principale e sue pertinenze con riduzione della stessa al 4 per mille, nonchè la conferma sia delle detrazioni fissate nel 2007 per la stessa abitazione principale, sia dell’aliquota al 7 per mille, prevista sempre nel 2007, per tutti gli altri immobili;
Quantificato in € 7.000,00 il minor gettito presunto derivante dalla riduzione al 4 per mille dell’aliquota I.C.I. per l’abitazione principale e sue pertinenze;
Atteso che il gettito dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008, con riferimento ai dati forniti dal Concessionario della riscossione delle entrate in possesso alla data odierna per l’anno 2007 ed alla riduzione al 4 per mille dell’aliquota prevista per la l’abitazione principale e sue pertinenze, può essere quantificato, in via presunta, in € 950.000,00 e, pertanto, in linea con le esigenze di bilancio dell’Ente;
Visto l’art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, a parziale modifica dell’articolo 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, pone in capo al Consiglio Comunale la competenza a stabilire le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Richiamato anche l’art. 1, comma 169, della citata Legge 296/2006, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto il D.M.I. 20/12/2007 che proroga al 31/03/2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2008 da parte degli enti locali;
Visti:
- il D. Lgs 504/1992;
- il D. Lgs 267/2000;
- la Legge 27/12/2006, n. 296, con particolare riferimento all’art. 1, commi 156, 169 e 173;
- la Legge 244/2007;
- il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- il parere espresso dal Responsabile dell’Area amministrativa/contabile, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/2000, inseriti in atti;
Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) nelle forme di legge, con il seguente esito:
consiglieri presenti 11 - favorevoli 11 (unanimità),
1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune per l’anno 2008 nella misura del 4 per mille per l’abitazione principale e per le sue pertinenze e del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di fissare, per l’anno 2008, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29, elevabile a Euro 206,58 limitatamente ad alcune categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico/sociale, individuate in conformità all’articolo 13 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI, come segue:
a) portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 66% a prescindere dal reddito e riferita esclusivamente alla quota di proprietà del richiedente;
b) titolari di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi l'importo di € 206,58 mensili. Se il nucleo familiare è composto da più persone a qualsiasi titolo convivente l'agevolazione spetta soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi € 206,58 mensili e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle pensioni;
c) per avere diritto alle agevolazioni di cui sopra bisogna inoltre essere proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate);
d) una detrazione pari a € 206,58 nell’ambito della famiglia in cui ci sia un portatore di handicap riconosciuto al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravità ai sensi della Legge 104/1992. In tale caso l’agevolazione viene concessa in presenza di reddito complessivo familiare inferiore a € 41.316,55.
consiglieri presenti 11 - favorevoli 11 (unanimità).