D E L I B E R A
1. di determinare, per l’anno 2006, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
a) nella misura del 4,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;
b) nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria)
a) portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 66% a prescindere dal reddito e riferita esclusivamente alla quota di proprietà del richiedente;
b) titolari di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi l'importo di € 206,58 mensili. Se il nucleo familiare è composto da più persone a qualsiasi titolo convivente l'agevolazione spetta soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi € 206,58 mensili e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle pensioni;
c) per avere diritto alle agevolazioni di cui sopra bisogna inoltre essere proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate);
d) una detrazione pari a € 206,58 nell’ambito della famiglia in cui ci sia un portatore di handicap riconosciuto al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravità ai sensi della Legge 104/1992. In tale caso l’agevolazione viene concessa in presenza di reddito complessivo familiare inferiore a € 41.316,55.