D E L I B E R A

1. di determinare, per l’anno 2006, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

a)     nella misura del 4,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

b)     nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria)

 

  1. di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29, elevabile a € 154,94, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche e dell’art. 13 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, limitatamente alle seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale:

a)     portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 66% a prescindere dal reddito e riferita esclusivamente alla quota di proprietà del richiedente;

b)     titolari di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi l'importo di € 206,58 mensili. Se il nucleo familiare è composto da più persone a qualsiasi titolo convivente l'agevolazione spetta soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi € 206,58 mensili e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle pensioni;

c)      per avere diritto alle agevolazioni di cui sopra bisogna inoltre essere proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate);

d)     una detrazione pari a € 206,58 nell’ambito della famiglia in cui ci sia un portatore di handicap riconosciuto al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravità ai sensi della Legge 104/1992. In tale caso l’agevolazione viene concessa in presenza di reddito complessivo familiare inferiore a € 41.316,55.