LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO con D.L. del 30 dicembre 2004, n. 314 è stato differito il termine entro il quale deve essere deliberato il Bilancio di previsione - E.F. 2005 e pluriennale 2005-2007 per i Comuni, stabilito dall’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, portandolo al 28 febbraio 2005. Entro lo stesso termine devono, pertanto, essere determinate le tariffe, le aliquote d’imposta per tributi e servizi locali ed approvate o modificati eventuali regolamenti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 10-12-2003, esecutiva, con la quale venivano determinate per l’anno 2004 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune, nella misura del 5 per mille per l’abitazione principale e per l’eventuale pertinenza, al 7 per mille per tutti gli altri immobili, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni;

ACCERTATO che la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita per legge in € 103,29 (art. 8, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche);

VISTO:

- che, ai sensi del disposto art. 8, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche, la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere elevata fino a € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

-         che con la deliberazione C.C. n. 9 del 28.02.2000, esecutiva, veniva fissata per l'anno 2000 in € 103,291 la detrazione prevista per la prima casa elevandola, così come previsto dall’art. 8, comma 3, D. Lgs. 504/92, a € 154,937 limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, così come previsto dall’art.13 del vigente regolamento, così formulato:

 

a)      portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 66% a prescindere dal reddito e riferita esclusivamente alla quota di proprietà del richiedente;

b)      titolari di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi l'importo di € 206,58 mensili. Se il nucleo familiare è composto da più persone a qualsiasi titolo convivente l'agevolazione spetta soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi € 206,58 mensili e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle pensioni;

c)      per avere diritto alle agevolazioni di cui sopra bisogna inoltre essere proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate);

d)      una detrazione pari a € 206,58 nell’ambito della famiglia in cui ci sia un portatore di handicap riconosciuto al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravità ai sensi della Legge 104/1992. In tale caso l’agevolazione viene concessa in presenza di reddito complessivo familiare inferiore a € 41.316,55 (lire 80.000.000).

 

-         che le suddette detrazioni venivano confermate anche per gli anni successivi e, da ultimo, per l'anno 2004 con la sopracitata deliberazione della G.C. n. 115 del 10-12-2003, esecutiva;

RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione E.F. 2005 e pluriennale 2005-2007, la conferma delle aliquote I.C.I. per l’anno 2005 e delle detrazioni per l'abitazione principale, nella stessa misura dell'anno 2004;

ATTESO che, per il combinato disposto degli artt.42, comma 2, lett. f) e 48 del D.Lgs 267/2000, la competenza a determinare le aliquote dei tributi locali deve ritenersi della Giunta Comunale, rimanendo riservato al Consiglio la competenza per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, unitamente alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTI:

Ø       l’art.54 del D.Lgs 446/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Ø       l’art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs 267/2000;

Ø       l’art.172, comma 1, lett. e) del D.Lgs 267/2000;

Ø       i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area amministrativa/contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1.    di confermare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura fissata per l'anno 2004 con deliberazione della G.C. n. 115 del

10-12-2003, esecutiva, e, pertanto, come segue:

a)      nella misura del 5 per mille per l’abitazione principale;

b)      nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria)

 

2.    di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29 elevabile a € 154,94, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed art. 13 del vigente Regolamento I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) ed in aggiunta la situazione familiare con portatori di handicap, come precisato in premessa, come segue:

a)      portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 66% a prescindere dal reddito e riferita esclusivamente alla quota di proprietà del richiedente;

b)      titolari di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi l'importo di € 206,58 mensili. Se il nucleo familiare è composto da più persone a qualsiasi titolo convivente l'agevolazione spetta soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi € 206,58 mensili e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle pensioni;

c)      per avere diritto alle agevolazioni di cui sopra bisogna inoltre essere proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate);

d)      una detrazione pari a € 206,58 nell’ambito della famiglia in cui ci sia un portatore di handicap riconosciuto al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravità ai sensi della Legge 104/1992. In tale caso l’agevolazione viene concessa in presenza di reddito complessivo familiare inferiore a € 41.316,55 (lire 80.000.000).

 

3.      di stimare, in base ad apposito prospetto predisposto dall'ufficio tributi e dai dati comunicati dal concessionario per la riscossione delle imposte, il gettito complessivo dell’imposta in € 1.050.000,00, da iscrivere all’apposita risorsa di entrata del Bilancio 2005, al quale importo potrà essere aggiunto un importo stimato in € 100.000,00, quale attività di accertamento e liquidazione I.C.I. riferita agli anni pregressi;

4.      di pubblicare, l’estratto della presente, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del 4° comma, art.5, del D.Lgs 446/97 con le modalità stabilite nella Circolare n. 49 del 13.2.1998 (Dipartimento Entrate: Fiscalità Locale Servizio I/Divisione II);

5.      di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° dell’art.134 del D. Lgs 267/2000, a seguito di separata votazione che ha riportato l’unanimità dei consensi, al fine di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2005.-