PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27 APRILE 2010

 

ADOTTATA DAL COMUNE DI SANGUINETTO (PROVINCIA DI VERONA)

IN MATERIA DI CONFERMA ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO 2010:

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

… Omissis …

 

D E L I B E R A

 

1.     ..omissis …

 

2.    di confermare, per il tributo “ICI-Imposta comunale sugli immobili” da applicarsi nell’anno 2010, le medesime aliquote e detrazioni già in vigore, e precisamente:

-            aliquota ridotta del 6,0 per mille, con detrazione di Euro 129,11 (pari a ex £. 250.000), per le abitazioni principali e locali di pertinenza (garage, cantine, ecc.);

-            aliquota maggiorata del 7,0 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per le abitazioni e relative pertinenze che risultano sfitte, non locate, inutilizzate o a disposizione per l’intero periodo d’imposta o di possesso;

-            aliquota agevolata dello 0,1 per mille a favore di proprietari o altri contribuenti ICI che eseguono interventi finalizzati al recupero di: a) immobili inagibili o inabitabili, in qualunque zona del territorio comunale siano localizzati, oppure b) immobili localizzati nel centro storico, a condizione che l’intervento di recupero comprenda anche la facciata del fabbricato e che questa sia prospiciente alla pubblica via. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori e a condizione che i lavori di recupero siano conclusi entro tre anni dal loro inizio;

-            aliquota ordinaria del 6,3 per mille per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti, compresi terreni agricoli e aree fabbricabili.

 

3.    di dare atto che l’aliquota ridotta e la detrazione ICI prevista per l’abitazione principale continua a trovare applicazione esclusivamente per le abitazioni principali e relativi locali di pertinenza che non possono usufruire dell’esonero ICI di cui all’art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito con modificazioni in Legge 24/07/2008 n. 126 (es. unità immobiliari di categoria A1-A8-A9, ecc.);

 

4.    omissis …

 

5.    omissis …