COMUNE  DI  SELVA  DI  PROGNO

“CAMÀUN VUN BRÙNGHE”

Piazza Prof. B. G. Cappelletti, 1  -  37030 Selva di Progno (VR)  - TEL. 045 7847010 - FAX  045 7847133

E-Mail: segreteria@comuneselvadiprogno.it

 

SERVIZIO TRIBUTI

 INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

 

Si informano tutti i contribuenti del Comune di Selva di Progno che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/01/2010, esecutiva, sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni relative all’I.C.I. per l’anno 2010:

 

FABBRICATO

ALIQUOTA

DETRAZIONE

Unità immobiliare adibita a prima abitazione e sue pertinenze

7 per mille

Euro 113,62

Tutti gli altri fabbricati

7 per mille

0

Aree fabbricabili

4 per mille

0

 

Al fine di una corretta applicazione delle norme vigenti in materia di ICI e con lo scopo di ridurre l’attività sanzionatoria, si ritiene opportuno ricordare alcuni elementi importanti per il calcolo dell’imposta dovuta:

 

ARROTONDAMENTO ED IMPORTO MINIMO

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L’art. 17 del vigente Regolamento generale delle Entrate fissa in Euro 5,00 l’importo minimo per il versamento dell’imposta (non si effettua il versamento per importi inferiori a  5,00 Euro).

 

C/C POSTALE

Si comunica il nuovo numero di conto corrente postale, nonché l’intestazione da utilizzare, per il versamento dell’imposta:

N° Conto                           88781273

Intestazione 1a riga:         EQUITALIA NOMOS SPA

Intestazione 2a riga:         SELVA DI PROGNO-VR-ICI

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

L’art. 11, comma 3, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili definisce le tipologie di abitazione principale.

 

TERRENI AGRICOLI

I terreni agricoli, ricadenti nel Comune, (escluse aree fabbricabili) non sono soggetti all’I.C.I. così come stabilito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;

 

FABBRICATI RURALI

Sono considerati rurali, e pertanto esclusi dall’imposta, solo ed esclusivamente i seguenti fabbricati:

1)        fabbricati strumentali all'attività agricola destinati alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. (Stalle, depositi attrezzi agricoli, fienili, ecc..)

2)        fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa, purché soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a)       il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b)       l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo;

c)       il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 3.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario;

d)       il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e)       i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.