LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R A

1. DI PRENDERE ATTO che a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.

504, è istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

2. DI CONFERMARE, con modalità variabili, l'aliquota anche per l'anno 2005, come segue:

a. aliquota del 4,5 ‰, esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione principale e le relative

pertinenze del soggetto passivo residente;

b. aliquota del 6,5 ‰, per tutti gli altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni (terreni e

fabbricati);

3. DI CONFERMARE in € 103,29, la riduzione da applicare per l'abitazione principale. La detrazione

per abitazione principale è estesa anche alle relative pertinenze.

4. DI CONSIDERARE:

a) che ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione d'imposta sono adibite ad

abitazione principale anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado

in linea retta (c. 5, art. 6 del c. 5, art. 8 del regolamento comunale). La spettanza dell'agevolazione

in parola dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli

interessati all'Ufficio Tributi entro il termine per la dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si

riferisce il pagamento dell'imposta.

b) direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (c. 5, art. 6 del

regolamento comunale);