LA GIUNTA COMUNALE
D E L I B E R A
1. DI PRENDERE ATTO che a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.
504, è istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
2. DI CONFERMARE, con modalità variabili, l'aliquota anche per l'anno 2005, come segue:
a. aliquota del 4,5 ‰, esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione principale e le relative
pertinenze del soggetto passivo residente;
b. aliquota del 6,5 ‰, per tutti gli altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni (terreni e
fabbricati);
3. DI CONFERMARE in € 103,29, la riduzione da applicare per l'abitazione principale. La detrazione
per abitazione principale è estesa anche alle relative pertinenze.
4. DI CONSIDERARE:
a) che ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione d'imposta sono adibite ad
abitazione principale anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado
in linea retta (c. 5, art. 6 del c. 5, art. 8 del regolamento comunale). La spettanza dell'agevolazione
in parola dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli
interessati all'Ufficio Tributi entro il termine per la dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si
riferisce il pagamento dell'imposta.
b) direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (c. 5, art. 6 del
regolamento comunale);