Stralcio deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 07.04.2011

  

 

1.    DI CONFERMARE, per l’anno 2011, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura prevista per l’anno 2010, che sarà pertanto applicata in questo Comune nella seguente misura:

 

-aliquota ordinaria il 6,3 per mille (seivirgolatrepermille);

-aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille (cinquepermille);

-aliquota per aree fabbricabili il 7 per mille (settepermille);

 

dando atto che è esclusa dall’imposta l’unità adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1-A8 ed A9.

 

2. DI DARE ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell’I.C.I..

 

3. DI CONFERMARE, per l’anno 2011, in € 108,00= annui, la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, siti sul territorio comunale.

 

4. DI CONFERMARE, per l’anno 2011, in € 192,00= annui, la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale siti sul territorio comunale, per i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

 

a)      portatore di handicap riconosciuto al 100%,

 

b)      titolare di pensione sociale, evidenziando che l’agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi tipo conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale;

 

c)  anziano non autosufficiente, di età superiore ai 65 anni, che rimanga nella sua abitazione ed usufruisca del contributo di assistenza domiciliare erogato dalla Regione Veneto a norma della Legge Regionale 6.09.1991, n. 28;

 

d) ricoverato in lungodegenza o in casa protetta col contributo comunale per un periodo di permanenza superiore a mesi sei;

 

e)      proprietario o titolare di altro diritto reale su immobile adibito ad abitazione principale il cui reddito familiare complessivo imponibile, determinato secondo le disposizioni dell’IRPEF, non sia superiore a € 50.000,00= ed aventi fiscalmente a carico 4 figli; per ogni ulteriore figlio fiscalmente a carico il limite viene aumentato di € 10.000,00=. Il reddito familiare complessivo imponibile è la somma dei singoli redditi determinato secondo la disciplina dell’IRPEF;

 

chi si trova nelle condizioni di cui ai punti a) b) c) d) e) non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre all’abitazione principale e con riferimento a tutti i fabbricati siti su tutto il territorio nazionale ancorché non accatastati ma soggetti all’obbligo di accatastamento;

 

f)        proprietario o titolare di altro diritto reale, di immobile adibito ad abitazione principale nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più portatori di handicap al 100% riconosciuti dalla legge o certificati dalle competenti autorità sanitarie ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992; ogni portatore di handicap deve possedere un reddito personale imponibile non superiore ad € 12.000,00=;

l’agevolazione viene concessa a condizione che il familiare portatore di handicap non sia soggetto passivo ICI ovvero che il familiare portatore di handicap, pur essendo soggetto passivo I.C.I., possa accedere all’ulteriore detrazione per i casi di cui alle lett. a) b) c) d);

 

g)  proprietario o titolare di altro diritto reale di immobile adibito ad abitazione principale, il cui nucleo familiare sia composto da almeno cinque unità ed in presenza di un reddito complessivo riferito all’anno immediatamente precedente a quello riguardante l’I.C.I., al netto della deduzione per abitazione principale, così determinato: reddito base imponibile non superiore ad € 20.000,00=; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, € 1.800,00=;

concorrono alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi posseduti, a qualsiasi titolo, dai singoli componenti del nucleo familiare; ciascun componente il nucleo familiare non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale nessun altro fabbricato oltre l’abitazione principale soggetta all’imposta, con riferimento a tutti i fabbricati siti su tutto il territorio nazionale ancorché non accatastati ma soggetti all’obbligo di accatastamento;

 

h)   coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31.12.2010 e che a tale data possano entrambi vantare un’età anagrafica inferiore ad anni 35, con reddito imponibile IRPEF 2010 del nucleo familiare o risultante dalla somma dei redditi 2010 dei singoli, non superiore ad € 20.000,00=.

 

5. DI DARE ATTO che tutte le situazioni oggetto di aumento della detrazione, dovranno essere certificate mediante dichiarazione sostitutiva da rilasciare ai sensi dell’articolo 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare al Comune di Zevio entro il 31.12.2011 conformemente ai modelli disponibili presso l’Ufficio tributi.

 

6.  DI DARE ATTO che la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste dalla legge per la detrazione ordinaria.