PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, con cui è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emanato per l’attuazione della delega predetta;

 

VISTO il Capo 1° del Decreto Legislativo sopra citato che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

 

VISTO l’art. 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare in materia di I.C.I.;

 

VISTO l’articolo 1, comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296 “Legge Finanziaria per il 2007” di modifica dell’art. 6, comma 1, primo periodo del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 a seguito del quale la competenza a determinare l’aliquota dell’ICI è del Consiglio Comunale ed il comma 169 del medesimo articolo stabilisce che gli Enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il termine previsto, esse si intendono prorogate di anno in anno;

 

VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24.07.2008, n. 126 così come successivamente confermato anche dall’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133, con i quali viene sospeso, per il triennio 2009-2011, il potere degli Enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote;

 

RITENUTO, pertanto, anche secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio di previsione 2009, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso, di confermare per il corrente anno 2009, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura prevista per l’anno 2008, che sarà, pertanto, applicata come segue:

 

-         aliquota ordinaria il 6,3 per mille (seivirgolatrepermille);

-         aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille (cinquepermille);

-         aliquota per aree fabbricabili il 7 per mille (settepermille);

 

VISTO l’art. 1 del citato D.L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2008 il quale esclude dall’imposta comunale sugli immobili l’unità adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1-A8 ed A9;

 

DATO ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell’I.C.I.;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2008 di differimento del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2009 al 31.03.2009;

 

RICHIAMATE le disposizioni dell’articolo 3 della Legge 23.12.1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” in particolare il comma 55 che sostituisce l’articolo 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto attiene alla facoltà di riduzione dell’imposta o, in alternativa, all’aumento delle detrazioni, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché l’art. 3 del D.L. 11.03.1997, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 09.05.1997, n. 112 che, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 3 dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992, conferma la possibilità di aumentare le detrazioni per l’abitazione principale in riferimento a categorie di soggetti in situazioni di disagio economico - sociale;

 

DATO ATTO che viene confermato anche per il corrente anno 2009, l’elevazione della detrazione per abitazione principale ad € 192,00= per i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

 

a)      portatore di handicap riconosciuto al 100%,

 

b)      titolare di pensione sociale, evidenziando che l’agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi tipo conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale;

 

c)      anziano non autosufficiente, di età superiore ai 65 anni, che rimanga nella sua abitazione ed usufruisca del contributo di assistenza domiciliare erogato dalla Regione Veneto a norma della Legge Regionale 6.09.1991, n. 28;

 

d)      ricoverato in lungodegenza o in casa protetta col contributo comunale per un periodo di permanenza superiore a mesi sei;

 

e)      proprietario o titolare di altro diritto reale su immobile adibito ad abitazione principale il cui reddito familiare complessivo imponibile, determinato secondo le disposizioni dell’IRPEF, non sia superiore a € 50.000,00= ed aventi fiscalmente a carico 4 figli; per ogni ulteriore figlio fiscalmente a carico il limite viene aumentato di € 10.000,00=. Il reddito familiare complessivo imponibile è la somma dei singoli redditi determinato secondo la disciplina dell’IRPEF;

 

chi si trova nelle condizioni di cui ai punti a) b) c) d) e) non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre all’abitazione principale e con riferimento a tutti i fabbricati siti su tutto il territorio nazionale ancorché non accatastati ma soggetti all’obbligo di accatastamento;

 

f)        proprietario o titolare di altro diritto reale, su immobile adibito ad abitazione principale nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più portatori di handicap al 100% riconosciuti dalla legge o certificati dalle competenti autorità sanitarie ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992; ogni portatore di handicap deve possedere un reddito personale imponibile non superiore ad € 12.000,00=; l’agevolazione viene concessa a condizione che il familiare portatore di handicap non sia soggetto passivo ICI ovvero che il familiare portatore di handicap, pur essendo soggetto passivo I.C.I., possa accedere all’ulteriore detrazione per i casi di cui alle lett. a) b) c) d);

 

g)      proprietario o titolare di altro diritto reale, su immobile adibito ad abitazione principale, il cui nucleo familiare sia composto da almeno cinque unità ed in presenza di un reddito complessivo riferito all’anno immediatamente precedente a quello riguardante l’I.C.I., al netto della deduzione per abitazione principale, così determinato: reddito base imponibile non superiore ad € 20.000,00=; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, € 1.800,00=;

concorrono alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi posseduti, a qualsiasi titolo, dai singoli componenti del nucleo familiare; ciascun componente il nucleo familiare non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale nessun altro fabbricato oltre l’abitazione principale soggetta all’imposta, con riferimento a tutti i fabbricati siti su tutto il territorio nazionale ancorché non accatastati ma soggetti all’obbligo di accatastamento;

 

h)      coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31.12.2008 e che a tale data possano entrambi vantare un’età anagrafica inferiore ad anni 35, con reddito imponibile IRPEF 2008 del nucleo familiare o risultante dalla somma dei redditi 2008 dei singoli, non superiore ad € 20.000,00=.

 

La maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste dalla legge per la detrazione ordinaria;

 

DATO ATTO inoltre che si intende mantenere anche per l’anno 2009 in € 108,00= annui, la detrazione ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili prevista per l’abitazione principale;

 

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per effetti dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione;

 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri allegati;

 

Al momento della votazione risultano assenti i seguenti Consiglieri: De Berti e Zanotti – Presenti n. 19;

 

--- Effettuata rispettivamente e separatamente la votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato:

 

Consiglieri presenti: n.  19

Consiglieri votanti:   n.  19

 

-  Voti favorevoli: n.   11 (Lista Zevio per le libertà)

 

- Voti contrari: n. 1 Maccachero (Lista Uniti cambiare si può)

 

-  Astenuti: n.  7 Migliorini, Bottacini, Costa, Guglielmoni, Ranghiero (Lista Uniti cambiare si può) Falsirollo//Strambini Claudio (Lista Partito Democratico per Zevio)

 

Il Presidente proclama l’esito favorevole della votazione.

 

D E L I B E R A

 

Per le motivazioni sovra esposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

 

1.             DI CONFERMARE, per l’anno 2009, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura prevista per l’anno 2008, che sarà pertanto applicata in questo Comune nella seguente misura:

-  aliquota ordinaria il 6,3 per mille (seivirgolatrepermille);

-  aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille (cinquepermille);

-  aliquota per aree fabbricabili il 7 per mille (settepermille);

 

dando atto che è esclusa dall’imposta l’unità adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1-A8 ed A9.

 

2.       DI DARE ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell’I.C.I..

 

3.       DI CONFERMARE, per l’anno 2009, in € 108,00= annui, la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, siti sul territorio comunale.

 

4.       DI CONFERMARE, per l’anno 2009, in € 192,00= annui, la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale siti sul territorio comunale, per i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

 

a)        portatore di handicap riconosciuto al 100%,

 

b)        titolare di pensione sociale, evidenziando che l’agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi tipo conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale;

 

c)         anziano non autosufficiente, di età superiore ai 65 anni, che rimanga nella sua abitazione ed usufruisca del contributo di assistenza domiciliare erogato dalla Regione Veneto a norma della Legge Regionale 6.09.1991, n. 28;

 

d)         ricoverato in lungodegenza o in casa protetta col contributo comunale per un periodo di permanenza superiore a mesi sei;

 

e)        proprietario o titolare di altro diritto reale su immobile adibito ad abitazione principale il cui reddito familiare complessivo imponibile, determinato secondo le disposizioni dell’IRPEF, non sia superiore a € 50.000,00= ed aventi fiscalmente a carico 4 figli; per ogni ulteriore figlio fiscalmente a carico il limite viene aumentato di € 10.000,00=. Il reddito familiare complessivo imponibile è la somma dei singoli redditi determinato secondo la disciplina dell’IRPEF;

 

       chi si trova nelle condizioni di cui ai punti a) b) c) d) e) non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre all’abitazione principale e con riferimento a tutti i fabbricati siti su tutto il territorio nazionale ancorché non accatastati ma soggetti all’obbligo di accatastamento;

 

f)           proprietario o titolare di altro diritto reale, di immobile adibito ad abitazione principale nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più portatori di handicap al 100% riconosciuti dalla legge o certificati dalle competenti autorità sanitarie ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992; ogni portatore di handicap deve possedere un reddito personale imponibile non superiore ad € 12.000,00=;

       l’agevolazione viene concessa a condizione che il familiare portatore di handicap non sia soggetto passivo ICI ovvero che il familiare portatore di handicap, pur essendo soggetto passivo I.C.I., possa accedere all’ulteriore detrazione per i casi di cui alle lett. a) b) c) d);

 

g)         proprietario o titolare di altro diritto reale di immobile adibito ad abitazione principale, il cui nucleo familiare sia composto da almeno cinque unità ed in presenza di un reddito complessivo riferito all’anno immediatamente precedente a quello riguardante l’I.C.I., al netto della deduzione per abitazione principale, così determinato: reddito base imponibile non superiore ad € 20.000,00=; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, € 1.800,00=;

       concorrono alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi posseduti, a qualsiasi titolo, dai singoli componenti del nucleo familiare; ciascun componente il nucleo familiare non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale nessun altro fabbricato oltre l’abitazione principale soggetta all’imposta, con riferimento a tutti i fabbricati siti su tutto il territorio nazionale ancorché non accatastati ma soggetti all’obbligo di accatastamento;

 

h)        coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31.12.2008 e che a tale data possano entrambi vantare un’età anagrafica inferiore ad anni 35, con reddito imponibile IRPEF 2008 del nucleo familiare o risultante dalla somma dei redditi 2008 dei singoli, non superiore ad € 20.000,00=.

 

5.       DI DARE ATTO che tutte le situazioni oggetto di aumento della detrazione, dovranno essere certificate mediante dichiarazione sostitutiva da rilasciare ai sensi dell’articolo 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare al Comune di Zevio entro il 31.12.2009 conformemente ai modelli disponibili presso l’Ufficio tributi.

 

6.       DI DARE ATTO che la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste dalla legge per la detrazione ordinaria.

 

7.       DI AUTORIZZARE il rappresentante legale dell’Ente a far pervenire comunicazione dell’aliquota stabilita per il 2009, insieme con copia del presente atto, all’Agente della Riscossione per la provincia di Verona, EQUITALIA NOMOS SPA.

 

8.       DI INVIARE lettera di richiesta di pubblicazione del presente atto all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di Grazia e Giustizia di Roma, per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall’articolo 58, comma 4 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.