IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

VISTO l’articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, con cui è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emanato per l’attuazione della delega predetta;

 

VISTO il Capo 1° del Decreto Legislativo sopra citato che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, così come modificato dall’art. 3 comma 53 della Legge n. 662/1996, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tali limiti con riferimento alle tipologie di immobili o agli alloggi non locati;

 

VISTO il  Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

 

VISTO l’articolo 1, comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296 “Legge Finanziaria per il 2007” di modifica dell’art. 6, comma 1, primo periodo del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 a seguito del quale la competenza a determinare l’aliquota dell’ICI è del Consiglio Comunale;

 

RITENUTO di determinare, per il corrente anno 2008, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura prevista per l’anno 2007, che sarà pertanto applicata come segue:

 

-          aliquota ordinaria il 6,3 per mille (seivirgolatrepermille)

-          aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille (cinquepermille)

-          aliquota per aree fabbricabili il 7 per mille (settepermille)

 

DATO ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell’ I.C.I.;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2007 di differimento del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2008 al 31.03.2008 ed il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28.12.2001, n. 448 che prevede, tra l’altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

RICHIAMATE le disposizioni dell’articolo 3 della Legge 23.12.1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” in particolare il comma 55 che sostituisce l’articolo 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto attiene alla facoltà di riduzione dell’imposta o, in alternativa, all’aumento delle detrazioni, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché l’art. 3 del D.L. 11.03.1997, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 09.05.1997, n. 112 che, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 3 dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992, conferma la possibilità di aumentare le detrazioni per l’abitazione principale in riferimento a categorie di soggetti in situazioni di disagio economico - sociale;

 

DATO ATTO che viene proposto, per il corrente anno 2008, l’elevazione della detrazione per abitazione principale ad € 192,00= per i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

 

a)     portatore di handicap riconosciuto al 100%,

 

b)     titolare di pensione sociale, evidenziando che l’agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi tipo conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale;

 

c)      anziano non autosufficiente, di età superiore ai 65 anni, che rimanga nella sua abitazione ed usufruisca del contributo di assistenza domiciliare erogato dalla Regione Veneto a norma della Legge Regionale 6.09.1991, n. 28;

 

d)     ricoverato in lungodegenza o in casa protetta col contributo comunale per un periodo di permanenza superiore a mesi sei;

 

e)     proprietario o titolare di altro diritto reale su immobile adibito ad abitazione principale il cui reddito familiare complessivo imponibile, determinato secondo le disposizioni dell’IRPEF, non sia superiore a € 50.000,00= ed aventi fiscalmente a carico 4 figli; per ogni ulteriore figlio fiscalmente a carico il limite viene aumentato di € 10.000,00=. Il reddito familiare complessivo imponibile è la somma dei singoli redditi determinato secondo la disciplina dell’IRPEF;

 

chi si trova nelle condizioni di cui ai punti a) b) c) d) e) non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre all’abitazione principale e con riferimento a tutti i fabbricati siti su tutto il territorio nazionale ancorché non accatastati ma soggetti all’obbligo di accatastamento;

 

f)       proprietario o titolare di altro diritto reale, su immobile adibito ad abitazione principale nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più portatori di handicap al 100% riconosciuti dalla legge o certificati dalle competenti autorità sanitarie ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992; ogni portatore di handicap deve possedere un reddito personale imponibile non superiore ad € 12.000,00=; l’agevolazione viene concessa a condizione che il familiare portatore di handicap non sia soggetto passivo ICI ovvero che il familiare portatore di handicap, pur essendo soggetto passivo I.C.I., possa accedere all’ulteriore detrazione per i casi di cui alle lett. a) b) c) d);

 

g)     proprietario o titolare di altro diritto reale, su immobile adibito ad abitazione principale, il cui nucleo familiare sia composto da almeno cinque unità ed in presenza di un reddito complessivo riferito all’anno immediatamente precedente a quello riguardante l’I.C.I., al netto della deduzione per abitazione principale, così determinato: reddito base imponibile non superiore ad € 20.000,00=; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, € 1.800,00=;

concorrono alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi posseduti, a qualsiasi titolo, dai singoli componenti del nucleo familiare; ciascun componente il nucleo familiare non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale nessun altro fabbricato oltre l’abitazione principale soggetta all’imposta, con riferimento a tutti i fabbricati siti su tutto il territorio nazionale ancorché non accatastati ma soggetti all’obbligo di accatastamento;

 

h)     coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31.12.2007 e che a tale data possano entrambi vantare un’età anagrafica inferiore ad anni 35, con reddito imponibile IRPEF 2007 del nucleo familiare o risultante dalla somma dei redditi 2007 dei singoli, non superiore ad € 20.000,00=.

 

La maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste dalla legge per la detrazione ordinaria;

 

DATO ATTO inoltre che si intende elevare, per l’anno 2008 in € 108,00= annui, la detrazione ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili prevista per l’abitazione principale;

 

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per effetti dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione;

 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri allegati;

 

--- Effettuata rispettivamente e separatamente la votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato:

 

Consiglieri presenti: n.  18

Consiglieri votanti:   n.  18

 

-  Voti favorevoli: n.  11 (Lista Zevio per le libertà)

 

- Voti contrari: n. 6 Migliorini, Bottacini, Costa, Gugliemoni, Maccachero, Ranghiero (Lista Uniti cambiare si può)

 

-  Astenuti: n.  1 Strambini Claudio (Lista Partito Democratico per Zevio)

 

Ed il Presidente ne proclama l’esito.

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.   DI DETERMINARE, per l’anno 2008, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura prevista per l’anno 2007, che sarà pertanto applicata in questo Comune nella seguente misura:

 

-aliquota ordinaria il 6,3 per mille (seivirgolatrepermille)

-aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille (cinquepermille)

-aliquota per aree fabbricabili il 7 per mille (settepermille)

 

2. DI DARE ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell’I.C.I..

 

3. DI DETERMINARE, per l’anno 2008, in € 108,00= annui, la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, siti sul territorio comunale.

 

4. DI DETERMINARE, per l’anno 2008, in € 192,00= annui, la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale siti sul territorio comunale, per i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

 

a)     portatore di handicap riconosciuto al 100%,

 

b)     titolare di pensione sociale, evidenziando che l’agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi tipo conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale;

 

c)  anziano non autosufficiente, di età superiore ai 65 anni, che rimanga nella sua abitazione ed usufruisca del contributo di assistenza domiciliare erogato dalla Regione Veneto a norma della Legge Regionale 6.09.1991, n. 28;

 

d) ricoverato in lungodegenza o in casa protetta col contributo comunale per un periodo di permanenza superiore a mesi sei;

 

e)     proprietario o titolare di altro diritto reale su immobile adibito ad abitazione principale il cui reddito familiare complessivo imponibile, determinato secondo le disposizioni dell’IRPEF, non sia superiore a € 50.000,00= ed aventi fiscalmente a carico 4 figli; per ogni ulteriore figlio fiscalmente a carico il limite viene aumentato di € 10.000,00=. Il reddito familiare complessivo imponibile è la somma dei singoli redditi determinato secondo la disciplina dell’IRPEF;

 

chi si trova nelle condizioni di cui ai punti a) b) c) d) e) non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre all’abitazione principale e con riferimento a tutti i fabbricati siti su tutto il territorio nazionale ancorché non accatastati ma soggetti all’obbligo di accatastamento;

 

f)        proprietario o titolare di altro diritto reale, di immobile adibito ad abitazione principale nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più portatori di handicap al 100% riconosciuti dalla legge o certificati dalle competenti autorità sanitarie ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992; ogni portatore di handicap deve possedere un reddito personale imponibile non superiore ad € 12.000,00=;

l’agevolazione viene concessa a condizione che il familiare portatore di handicap non sia soggetto passivo ICI ovvero che il familiare portatore di handicap, pur essendo soggetto passivo I.C.I., possa accedere all’ulteriore detrazione per i casi di cui alle lett. a) b) c) d);

 

g) proprietario o titolare di altro diritto reale di immobile adibito ad abitazione principale, il cui nucleo familiare sia composto da almeno cinque unità ed in presenza di un reddito complessivo riferito all’anno immediatamente precedente a quello riguardante l’I.C.I., al netto della deduzione per abitazione principale, così determinato: reddito base imponibile non superiore ad € 20.000,00=; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, € 1.800,00=;

concorrono alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi posseduti, a qualsiasi titolo, dai singoli componenti del nucleo familiare; ciascun componente il nucleo familiare non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale nessun altro fabbricato oltre l’abitazione principale soggetta all’imposta, con riferimento a tutti i fabbricati siti su tutto il territorio nazionale ancorché non accatastati ma soggetti all’obbligo di accatastamento;

 

h)   coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31.12.2007 e che a tale data possano entrambi vantare un’età anagrafica inferiore ad anni 35, con reddito imponibile IRPEF 2007 del nucleo familiare o risultante dalla somma dei redditi 2007 dei singoli, non superiore ad € 20.000,00=.

 

5. DI DARE ATTO che tutte le situazioni oggetto di aumento della detrazione, dovranno essere certificate mediante dichiarazione sostitutiva da rilasciare ai sensi dell’articolo 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare al Comune di Zevio entro il 31.12.2008 conformemente ai modelli disponibili presso l’Ufficio tributi.

 

6. DI DARE ATTO che la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste dalla legge per la detrazione ordinaria.

 

7. DI AUTORIZZARE il rappresentante legale dell’Ente a far pervenire comunicazione dell’aliquota stabilita per il 2008, insieme con copia del presente atto, al Concessionario del servizio della riscossione dei tributi EQUITALIA NOMOS SPA.

 

8. DI INVIARE lettera di richiesta di pubblicazione del presente atto all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di Grazia e Giustizia di Roma, per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall’articolo 58, comma 4 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.