LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, con la quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emanato per l’attuazione della delega predetta;

VISTO il Capo 1° del Decreto Legislativo sopra citato che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione ;

VISTO altresì l’articolo 42, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che la competenza in materia di determinazione delle aliquote spetta alla Giunta Comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, così come modificato dall’art. 3 comma 53 della Legge n. 662/1996, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tali limiti con riferimento alle tipologie di immobili o agli alloggi non locati;

RICHIAMATO il contenuto dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

RITENUTO di determinare, per il corrente anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura prevista per l’anno 2004, che sarà pertanto applicata nella seguente misura:

  1. - aliquota ordinaria il 6,3 per mille (seivirgolatrepermille)
  2. - aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille (cinquepermille)
  3. - aliquota per aree fabbricabili il 7 per mille (settepermille)

DATO ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell’ I.C.I.;

VISTO il Decreto Legge n. 314 del 30.12.2004, convertito con modificazioni, nella Legge n. 26 in data 1 marzo 2005 che ha prorogato al 31 marzo 2005 il termine per deliberare il Bilancio per l’anno 2005;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per effetti dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

D E L I B E R A

  1. 1. DETERMINARE, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura prevista per l’anno 2004, che sarà pertanto applicata in questo Comune nella seguente misura:
    1. - aliquota ordinaria il 6,3 per mille (seivirgolatrepermille)
    2. - aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille (cinquepermille)
    3. - aliquota per aree fabbricabili il 7 per mille (settepermille)

2. DARE ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell’ I.C.I..

3. AUTORIZZARE il rappresentante legale dell’Ente a far pervenire comunicazione dell’aliquota stabilita per il 2005, insieme con copia del presente atto, al Concessionario della riscossione, in conformità al 2° comma dell’articolo 18 del Decreto Legislativo richiamato nelle premesse.

4. INVIARE lettera di richiesta di pubblicazione del presente atto all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di Grazia e Giustizia di Roma, per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall’articolo 58, comma 4 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.

5. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, tramite elenco, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.