Comune di Villafranca di Verona
Provincia Di Verona
Deliberazione n° 22 / 2005 del 08/02/2005
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ESERCIZIO 2005
“ …… OMISSIS”
DELIBERA
1. di determinare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
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4,5‰ Aliquota ridotta per abitazione principale
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6,0‰ Aliquota ordinaria (altri fabbricati e terreni agricoli)
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6,5‰ Aliquota aree edificabili
2. di determinare, per l’anno 2005, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
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Euro 108,00 Detrazione per abitazione principale
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Euro 108,00 Ulteriore detrazione d’imposta per abitazione principale per i contribuenti nel cui nucleo familiare – come da risultanze anagrafiche - vi sia la presenza di una persona con handicap, riconosciuto ai sensi della Legge 104/92, in situazione di gravità;
La suddetta ulteriore detrazione spetta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza – come da risultanze anagrafiche - del soggetto portatore di handicap, riferito all’anno precedente, non sia superiore a Euro 12.000,00 annui lordi per un unico componente, Euro 20.000,00 annui lordi se la famiglia è composta da 2 persone, Euro 25.000,00 annui lordi se la famiglia è composta da 3 persone, Euro 30.000,00 annui lordi per nuclei familiari composti da oltre 3 persone;
L’assenza di una delle condizioni fa venire meno il diritto alla detrazione d’imposta;
I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all’Unità Tributi del Comune, entro il mese di giugno dell’anno in cui iniziano ad utilizzare l’ulteriore detrazione d’imposta, apposita richiesta-autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto, come da facsimile messo a disposizione dal competente Servizio;
La certificazione presentata avrà effetto anche per le annualità d’imposta successive e comunque fino a diversa comunicazione;
I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell’acconto I.C.I., già tenere conto della detrazione. In caso di ritardata presentazione della certificazione richiesta la stessa avrà effetto dall’annualità d’imposta successiva;
Le richieste-autocertificazioni verranno controllate dal competente Ufficio Comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge.
3. di abolire, per quanto riportato in premessa, l’aliquota agevolata del 4,3‰ a decorrere dall’01/01/2005;
“OMISSIS ….”