COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL  31.03.2009, RELATIVA ALLA Determinazione aliquote e detrazioni imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) anno 2009. -

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il decreto legge n. 93 del 27/05/2008, convertito nella L. 126/2008, che esclude dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, a decorrere dall’anno 2008;

 

D E L I B E R A

 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

2)  di confermare, come previsto dall’art. 77-bis, comma 30, D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008, per l’anno 2009 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

 

1)   Aliquota ordinaria 6 per mille;

2)   Aliquota del 6,5 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non       considerate abitazioni principali ovvero nelle quali il contribuente soggetto passivo non dimora abitualmente;

3)   Aliquota del 6,5 per mille per i terreni agricoli;

4)   Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili.

 

3) di confermare, altresì, le detrazioni per abitazione principale come segue:

 

€ 110,00 per abitazione principale compreso le pertinenze così come stabilito dall’art. 818 del codice civile;

 

€ 170,00 per a) nuclei  familiari comprendenti portatori di handicap riconosciuto al 100% a prescindere dal reddito;

b) titolari di assegno (pensione) sociale, purché nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dall’assegno stesso;

c) pensionato/a ultrasettantacinquenne con nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 01.01.2009 con reddito riferito all’anno 2008 pari o inferiore a Euro 7.000,00 annui lordi.

 

          Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera di C.C. n. 7 del 26 febbraio 2001 e modificato con delibera di C.C. del 27 gennaio 2006 “E’ equiparata all’abitazione principale l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”

 

Ai fini dell’applicazione dell’ulteriore detrazione di cui alle precedenti lettere a) b) e c), vengono determinati i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare:

-         nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 170,00;

-         la richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il 31 maggio 2009 al Comune di Villa Bartolomea, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune medesimo;

-         l’Ufficio Tributi si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

 

L’imposta può essere versata utilizzando i bollettini di conto corrente postale intestati a:

 

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA SERVIZIO DI TESORERIA ICI

c/c n° 71130256

 

Provvedendo al pagamento presso qualsiasi UFFICIO POSTALE, con commissione a carico del contribuente pari a € 1,10 per bollettino;

 

oppure  tramite Modello F24 sezione ICI ed altri tributi locali (il codice catastale del comune da indicare è L912)

 

L’importo da pagare deve essere arrotondato all’Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all’Euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

Il versamento non è dovuto per somme inferiori a €  12,00 annui.