Delibera G.C. n. 105 del 20.12.2006
Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) Determinazione aliquota per l’anno 2007.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Sindaco, n. 120 del 18/12/2006, che si allega alla presente;
RITENUTO di doverla approvare;
VISTI gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo, n. 267;
Con voto unanime favorevole, espresso legalmente;
D E L I B E R A
DI APPROVARE per quanto premesso la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva i cui punti 1), 2), 3), 4) formano la parte dispositiva del presente provvedimento.
Inoltre, con votazione separata, unanime e favorevole
D E L I B E R A
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 267/00.
IL SINDACO
Premesso:
- che con deliberazione G.C. n. 274 del 28.10.93 esecutiva come per legge, veniva determinata nella misura del 5,00 per mille l'aliquota I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), per l'anno 1994;
- che con deliberazione G.C. n. 263 del 25.10.94, esecutiva come per legge, veniva determinata nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), per l'anno 1995 ;
- che con deliberazione G.C. n. 245 del 18.09.95, esecutiva ai sensi di legge, veniva per l'anno 1996, confermata l'aliquota I.C.I., pari al 5,5 per mille ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 504;
- che con deliberazione G.C. n. 142 del 03.09.96, esecutiva ai sensi di legge, veniva confermata l'aliquota I.C.I., pari al 5,5 per mille, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 504 per l'anno 1997;
- che con deliberazione G.C. n. 40 del 05.02.97, esecutiva come per legge, veniva determinata nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30.12.92, m. 504 per l'anno 1997 resasi necessaria in sede di stesura del bilancio di previsione per l'esercizio 1997;
- che con deliberazione C.C. n. 4 del 12.02.98, veniva confermata nella misura del 6 per mille l'aliquota ICI, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 504 per l'anno 1998;
- che con deliberazione C.C. n. 5 del 12.02.99, veniva confermata nella misura del 6 per mille l'aliquota ICI, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 504 per l'anno 1999;
- che con deliberazione C.C. n. 11 del 25.02.00, veniva determinata nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ICI ordinaria e del
- che con deliberazione C.C. n 3 del 15/01/2001, veniva determinata nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ICI ordinaria e del
- che con deliberazione G.C. n 11 del 11/02/2002, veniva determinata nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ICI ordinaria e del
- che con deliberazione G.C. n 8 del 27/01/2003, veniva determinata nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ICI ordinaria e del
- che con deliberazione G.C. n 4 del 26/01/2004, veniva determinata nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ICI ordinaria e del
- che con deliberazione G.C. n 7 del 24/01/2005, veniva determinata nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ICI ordinaria e del
- che con deliberazione G.C. n. 102 del 5.12.2005, veniva determinata nella misura del 6,2 per mille l’aliquota ICI ordinaria e del 5,6 l’aliquota ICI per abitazione principale per l’anno 2006;
Considerato che , secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2007, al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili può essere differenziata come segue:
- nella misura del 5,6 per mille per l'abitazione principale;
- nella misura del 6,2 per mille per tutti gli altri fabbricati, compresi i terreni e le aree fabbricabili;
- nella misura del 5,6 per mille per l'abitazione principale concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta e le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani a seguito di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- detrazione per abitazione principale di Euro 132,00;
- detrazione per abitazione principale di Euro 155,00 nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che siano portatori di handicap o di invalidità riconosciuti all' 80% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprietà. La spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita certificazione rilasciata dagli organi competenti da presentarsi, a cura dell'interessato, all'ufficio tributi del Comune entro il 31/12/2007.
Ritenuto provvedere alla rideterminazione dell'aliquota per il 2007;
Visto il Capo I° del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 che istituisce, a decorrere dall'anno
Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/00) all'art. 42 comma 2 lettera f, il quale attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
P R O P O N E
1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
2) DI DETERMINARE per l'anno
- nella misura del 5,6 per mille per l'abitazione principale;
- nella misura del 6,2 per mille per tutti gli altri fabbricati, compresi i terreni e le aree fabbricabili;
- nella misura del 5,6 per mille per l'abitazione principale concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta e le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani a seguito di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- detrazione per abitazione principale di Euro 132,00
- detrazione per abitazione principale Euro 155,00 nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che siano portatori di handicap o di invalidità riconosciuti all' 80% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprietà. La spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita certificazione rilasciata dagli organi competenti da presentarsi, a cura dell'interessato, all'ufficio tributi del Comune entro il 31/12/2007.
3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Ufficio Ragioneria per le opportune competenze.
4) DI DICHIARARE il presente atto, con distinta votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47, comma 3°, della legge 142/90.
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IL SINDACO (F.to Meneghello dr Fabio) |