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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2011
- MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento va effettuato sul C/C POSTALE N. 366 98 470 intestato a:
COMUNE DI TORRI DEL BENACO – ICI viale f.lli lavanda - 37010 torri del benaco e non più tramite il concessionario della riscossione. L’imposta può essere versata anche a mezzo del modello F24. I termini di versamento sono il 16 giugno per l’acconto ed il 16 dicembre per il saldo.
ATTENZIONE!!! Ricordiamo che anche per il 2011 il calcolo dei versamenti deve essere fatto secondo le modalità introdotte dall’art. 18 della L. 388/2000. Quindi anche questo anno la rata da pagare entro il mese di giugno (16/06/2011) deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni vigenti nell’anno precedente (nel 2010 l’aliquota ordinaria era del 7 , aliquota aree fabbricabili 6,5 ). La seconda rata dovrà essere versata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 1° rata. In caso di versamento in soluzione unica si usano direttamente le aliquote del 2011.
- ALIQUOTE IN VIGORE PER L’ANNO 2011
Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 26 del 13/11/2010 ha stabilito le aliquote ICI relative all’anno d’imposta 2011 nella seguente misura :
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L’ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze* |
ESENTE |
1. |
Aliquota ridotta |
Per abitazione principale categorie A1 - A8 - A9 e relative pertinenze *; Detrazione per abitazione principale: Euro 200,00 |
4,00 |
è considerata abitazione principale oltre a quella definita dal D.Lgs. 504/92:
*PERTINENZE* Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, solo se iscritte distintamente in catasto. Si possono legittimamente considerare pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari: - autonomamente iscritte in catasto, - appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, - per ogni categoria catastale è ammessa una sola pertinenza dell’abitazione principale, indipendentemente dal numero dei proprietari dell’abitazione principale e dalle loro quote di possesso, e quindi il numero massimo di pertinenze ammissibile per ogni abitazione principale è pari a tre (una per categoria catastale). - E’ possibile detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. | |||
2. |
Aliquota ordinaria |
in riferimento ai sottoelencati casi: |
7,00 |
a) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; b) immobili diversi dalle abitazioni; c) alloggi non locati; | |||
3. |
Aliquota |
per aree fabbricabili |
6,50 |
4 |
Aliquota |
per aree fabbricabili varianti prima casa |
4,00 |
Si ricorda che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in comune montano.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.comune.torridelbenaco.vr.it
Torri del Benaco, 15 febbraio 2011 Protocollo 15307 |
f.to IL RESPONSABILE P.O. AREA CONTABILE (De Massari Dr. Luca ) |