ALIQUOTE I.C.I. 2011
Estratto deliberazione consiliare n. 13 del 29.03.2011
§ Esenzione totale per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con esclusione degli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni tipo signorile , ville, castelli);
§ 4,5 per mille per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8, A9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo ed immobili iscritti nelle categorie catastali A2, A3 e A5 e relative pertinenze concessi in locazione con patto di futura vendita ai sensi degli artt. 8 e 9 L. 179/1992 ed adibiti ad abitazione principale dal soggetto locatario, con detrazione d’imposta pari ad Euro 258,23;
§ 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale ed affini fino al secondo grado (genitori – figli – fratelli e/o discendenti entro il 2° grado di parentela);
§ 5,5 per mille per gli immobili di proprietà di persone fisiche locati con regolare contratto di affitto ed adibite ad abitazione principale e loro pertinenze da persone residenti nel Comune;
§ 6,00 per mille aliquota ordinaria: immobili di proprietà di persone residenti non locate, altri immobili ( A/10, C/01 , fabbricati inseriti nel gruppo D etc.), aree edificabili, terreni agricoli;
§ 7 per mille immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze di proprietà di persone non residenti nel Comune – immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze di proprietà di società di capitali e di persone;
§ esenzione totale per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di persone fisiche residenti portatori di handicap di cui alla Legge 104/92 e riconosciuti invalidi al 100 % o di proprietà di persone nel cui nucleo familiare vi sia un portatore di handicap riconosciuto al 100 %
§ Tale esenzione viene concessa previa presentazione del certificato di invalidità e con un limite reddituale come da certificazione I.S.E.E. di Euro 18.000,00.
§ L’esenzione spetta esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo del tributo sia titolare di diritti reali solo sull’immobile destinato ad abitazione principale sua e del proprio nucleo familiare. L’esenzione di cui al presente comma non può essere applicata nel caso in cui i familiari conviventi del soggetto passivo dell’imposta siano titolari di diritti reali su altri immobili
§ ai sensi dell’art. 3, comma 55, punto III° della Legge 23.12.1996, n. 662, la detrazione riferita all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9 e per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A2, A3 e A5 concessi in locazione con patto di futura vendita ai sensi degli artt. 8 e 9 L. 179/1992 ed adibiti ad abitazione principale dal soggetto locatario) pari a €uro 258,23.
§
si riconferma quanto già approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 23.06.1999, avente per oggetto “I.C.I. – Applicazione dell’aliquota riferita all’immobile anche alle relative pertinenze”, ovvero che alle pertinenze dei fabbricati verrà applicata l’aliquota riferita all’immobile interessato;