ALIQUOTE I.C.I. 2009

§  Tale esenzione viene concessa  previa presentazione  del certificato di invalidità  e con un limite reddituale  come da certificazione I.S.E.E.  di Euro 18.000,00.

§  L’esenzione spetta esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo del tributo sia titolare di diritti reali solo sull’immobile destinato ad abitazione principale sua e del proprio nucleo familiare. L’esenzione  di cui al presente comma non può essere applicata nel caso in cui i familiari conviventi del soggetto passivo  dell’imposta siano titolari di diritti reali su altri immobili

 
Estratto della deliberazione consiliare n 22 del 31.03.2009