DISPOSIZIONI I.C.I. 2011

 

DESCRIZIONE DELLE ALIQUOTE

ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono escluse dall'imposizione ai sensi del D.L. 93/2008.

Per il riconoscimento dell'esenzione è necessario che coesistano le seguenti condizioni:

  1. soggettività passiva ICI in capo ad una persona fisica che possiede l'immobile a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;
  2. iscrizione dell'immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9;
  3. la concreta destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto (salvo prova contraria fornita dallo stesso contribuente, l'abitazione principale deve corrispondere alla residenza anagrafica)

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

Categoria catastale A/1 - A/8 - A/9

 

 

 

4,0 PER MILLE

DETRAZIONE € 110,00

 

DETRAZIONE € 150,00*

* solo per casi particolari - consultare delibera C.C. o contattare l'ufficio tributi

BOTTEGHE STORICHE riconosciute con apposito attestato rilasciato dal Sindaco

4,0     PER MILLE

ALTRI IMMOBILI - altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili

6,5     PER MILLE

ABITAZIONI  TENUTE A DISPOSIZIONE E NON LOCATE

7,0     PER MILLE

 

Fabbricati assimilati all'abitazione principale:

·         le ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA (nonno e nipote – padre e figlio) e le relative pertinenze: l’agevolazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo al verificarsi dell’evento e fino al 31 dicembre dell’anno nel corso del quale l’evento cessa. E’ obbligatorio presentare una specifica dichiarazione, su appositi modelli predisposti dal servizio tributi e disponibili sul sito internet del Comune. 

      N.B. Il soggetto che ha in uso gratuito l'immobile deve:

     1) aver aggiunto la maggiore età;

     2) avere la residenza anagrafica nel fabbricato;

     3) essere in regola con il pagamento della tariffa rifiuti solidi urbani.

·         casa posseduta dal coniuge non assegnatario;

·         unità immobiliare delle coop edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci;

·         alloggi IACP o ATER

 

Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

Alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero è riconosciuta la detrazione annua di € 110,00=  a condizione che non risultino locate. L'aliquota ICI per l'abitazione è il 7 per mille, per le altre unità è il 6,5 per mille.

 

Le pertinenze dell’abitazione principale godono dell'esenzione stabilita per l’abitazione principale.

Si considerano pertinenze dell’abitazione principale i box o posti auto, cantine … di cui alle categorie catastali C6, C2 o C7 distintamente iscritte o iscrivibili in catasto.

La condizione di pertinenza ai fini I.C.I. opera ai sensi dell'art. 817 c.c. ossia nel caso in cui il fabbricato sia destinato in modo durevole a servizio dell’abitazione principale.

La pertinenza deve inoltre avere identificativo catastale con stesso foglio e numero di mappale dell'abitazione principale; in caso contrario, il soggetto passivo dovrà dimostrare il requisito di pertinenza.

 

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, considera tale fabbricato abitazione principale. Le disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

 

Le esenzioni/agevolazioni devono sempre essere rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione che ha comportato le medesime.

Ai fini del calcolo di imposta, il mese si considera intero se il possesso si protrae per più di 14 giorni.

Rimane l'obbligo di rivalutare le rendite catastali dei fabbricati del 5% e il reddito dominicale dei terreni del 25%.

 

Il versamento dovrà essere effettuato su c/c n. 62722970 intestato a COMUNE DI SONA SERVIZIO TESORERIA – ICI presso qualsiasi sportello postale e presso il Banco Popolare di Verona (Sona, Bosco di Sona, Lugagnano e centro commerciale La Grande Mela) mediante versamento con le modalità indicate dall’art. 37 comma 55 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge n.248/06.

 

In alternativa al bollettino ICI approvato dal MEF, Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale, il contribuente potrà pagare tramite modello di versamento F24 utilizzando i seguenti codici tributo (nella SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI) :

I826

codice comune SONA

3902

ICI - terreni agricoli

3903

ICI - aree fabbricabili

3904

ICI - altri fabbricati

3906

ICI - interessi per ravvedimento operoso

3907

ICI - sanzioni per ravvedimento operoso

 

La prima rata va pagata entro il 16 giugno e la seconda rata va pagata dal 1° al 16 dicembre. Il contribuente ha comunque la facoltà di provvedere al versamento dell’ICI dovuta in unica soluzione con versamento entro il 16/06/2011.

 

Non si fa luogo al versamento se l’imposta totale annua da versare è uguale o inferiore a € 5,00=. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

Si ricorda la possibilità di avvalersi dell'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO nel caso di parziale od omesso versamento da effettuarsi entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI per l’anno 2010

 1. Versamento effettuato entro 30 giorni dalla normale scadenza

 - Sanzione pari al 2,5% (1/12 del 30%) per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 e del 3,0% (1/10 del 30%) per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 dell’imposta dovuta e non versata ed  interessi calcolati per giorno di ritardo sulla base delle percentuale del 1% annuo fino al 31/12/2010 e dell’1,5% a partire dal 01/01/2011.

 2. Versamento effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione della variazioni ICI dell’anno 2010

- Sanzione pari a 3,0% (1/10 del 30%) per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 e del 3,75% (1/8 del 30%) per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 dell’imposta dovuta e non versata ed interessi calcolati per giorno di ritardo sulla base delle percentuale del 1% annuo fino al 31/12/2010 e dell’1,5% a partire dal 01/01/2011.

 

Il contribuente è ancora tenuto alla presentazione della dichiarazione ICI (su modello ministeriale -IN 3 COPIE!) quando gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico. Per fare un esempio, se i dati sono INTERAMENTE rilevabili dagli atti notarili non è necessario presentare la dichiarazione; viceversa (casi tipo:  "abitazione principale", diritto ad esenzioni o riduzioni di imposta, valore aree fabbricabili, modifiche catastali in seguito a ristrutturazioni o nuove edificazioni...) l'obbligo dichiarativo permane.

MODELLI DI DICHIARAZIONE 2011: sul sito www.finanze.it  (fiscalità locale - ICI - dichiarazione) o sul sito del comune www.comune.sona.vr.it  (Servizi comunali - tributi - ICI - modelli)

 

RICHIESTA INFORMAZIONI

v      Orario apertura al pubblico Ufficio Tributi:

Lunedì – Martedì - Giovedì      10.00 - 12.30

Martedì - Giovedì                            16.00 - 18.00

v       Tel. 045/6091251-214-206             Fax 045/6091205

INFORMAZIONI  INTERNET

www.comune.sona.vr.it  (Servizi comunali - tributi - ICI)

http://www.agenziaterritorio.it/?id=1208 (per verificare le rendite catastali dei propri immobili)

www.finanze.it  (fiscalità locale - ICI) per visualizzare la delibera del Consiglio Comunale

www.ancicnc.it