OGGETTO
: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI – ANNO 2005.IL CONSIGLIERE INCARICATO
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
VISTO il Capo I del decreto, che istituisce, a partire dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili e ne disciplina l’applicazione;
VISTE le deliberazioni sottoelencate con le quali sono state determinate le seguenti aliquote ICI:
G.C. n.366 del 24.11.1992 – anno 1993 – 5 per mille (detrazione 180.000);
C.C. n.3 del 28.02.1994 – anno 1994 – 5 per mille (detrazione 180.000);
G.C. n.390 del 02.12.1994 – anno 1995 – 5 per mille (detrazione 180.000);
G.C. n.44 del 20.02.1996 – anno 1996 – 6 per mille (detrazione 180.000);
C.C. n.5 del 31.01.1997 – anno 1997 – 6 per mille (detrazione 200.000);
G.C. n. 3 del 20.01.1998 – anno 1998 – 5,50 per mille abitazione principale, 6,25 per mille ordinaria (detrazione 200.000);
C.C. n.3 del 15.01.1999 – anno 1999 – 5,50 per mille abitazione principale, 6,25 per mille ordinaria (detrazione 250.000);
G.C. n.141 del 21.12.1999 – anno 2000 – 5,50 per mille abitazione principale, 7 per mille ordinaria (detrazione 250.000);
G.C. n.11 del 31.01.2001 – anno 2001 – 5,50 per mille abitazione principale, 7 per mille ordinaria (detrazione 250.000);
G.C. n.4 del 29.01.2002 – anno 2002 – 5,50 per mille abitazione principale, 7 per mille ordinaria (detrazione 129,12);
G.C. n.3 del 08.01.2003 – anno 2003 – 5,50 per mille abitazione principale, 7 per mille ordinaria (detrazione 129,12);
C.S. n.14 del 02.03.2004 – anno 2004 – 5,50 per mille abitazione principale, 7 per mille ordinaria (detrazione 129,12);
CONSIDERATO che sia l’aliquota, sia la detrazione per l’abitazione principale sono stabilite dal Comune con propria deliberazione da adottare prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTO l'art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. il quale chiarisce che non è competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, in data 30.12.2004 ha approvato un decreto legge che, tra l’altro, rinvia al 28 febbraio 2005 il termine di approvazione del bilancio 2005 degli Enti Locali ( e successivamente al 31 marzo 2005) e conseguentemente anche il termine per l’approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi locali è stato differito alla data di approvazione del Bilancio di previsione;
RITENUTO di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2005 nella stessa misura dell'anno 2004, confermando, nella misura del 5,50 per mille l’aliquota ICI relativa all’abitazione principale, estendendo la stessa alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti e coniuge ancorchè separato o divorziato), assoggettando anche il garage relativo alla medesima aliquota del 5,50 per mille;
RITENUTO di confermare nella misura del 7 per mille l’aliquota ICI relativa a tutte le altre tipologie di immobili;
RITENUTO di confermare la riduzione da applicare per la sola abitazione principale in
€ 129,11=;ACQUISITI i pareri previsti dall’ art. 49 del T.U.E.L. e dall’ art. 59 del vigente Statuto Comunale che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
P R O P O N E
IL CONSIGLIERE INCARICATO
(Rossignoli Marzio)
Allegato alla deliberazione n.12 del 03.02.2005
Tipo immobile |
Riferimento alla normativa |
Aliquota Per mille |
detrazione |
Abitazione principale |
articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
5,5 |
129,12 |
Abitazione cittadini italiani residenti all’estero |
articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75 |
7 |
0 |
Abitazione principale in uso gratuito a parenti linea retta e collaterale fino al terzo grado |
Articolo 59, lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 La detrazione viene applicata solo ad una unità |
5,5 |
129,12 Se non già usufruita sulla propria abitazione |
I° Pertinenza abitazione principale |
articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488 |
5,5 |
0 |
Fabbricati ordinari |
articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
7 |
0 |
Abitazioni locate |
articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556 |
7 |
0 |
Abitazioni non locate |
articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
7 |
0 |
Abitazioni a disposizione |
articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
7 |
0 |
Fabbricati posseduti da imprese e non venduti |
articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
7 |
0 |
Fabbricati categoria D |
Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
7 |
0 |
Aree edificabili |
articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
7 |
0 |
Terreni agricoli |
articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
7 |
0 |
Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti |
articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
7 |
0 |
Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli |
articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
7 |
0 |
Enti senza scopo di lucro |
articolo 6, c. 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97 |
7 |
0 |
N° 12 del 03/02/2005
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI – ANNO 2005.-
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta n. 12 del 01/02/2005, del CONSIGLIERE INCARICATO AL BILANCIO Marzio Rossignoli vistata dal Sindaco avente ad oggetto DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI – ANNO 2005., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ad esso allegata;
RITENUTO di doverla approvare;
ACQUISITI i pareri previsti dall’ art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 (T.U.E.L.) e dall’ art. 59 del vigente Statuto Comunale in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Con voto unanime favorevole, espresso legalmente
D E L I B E R A
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO
GIOVANNI BATTISTA BAZZANI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALBERTO RADI