LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16.02.2004, esecutiva, con la quale sono state determinate per l’anno 2004 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune, nella misura del 5 per mille per l’abitazione principale e per le eventuali pertinenze, del 6 per mille per tutti gli altri immobili, ai sensi dell’art.6 comma 1 del D.Lgs 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 53, della legge 662/96, l’aliquota massima dell’imposta in parola viene fissata al 7 per mille indipendentemente dalle straordinarie esigenze di Bilancio dell’Ente, mentre, ai sensi del comma 48 dello stesso articolo, la rendita urbana è stata rivalutata del 5%;
Accertato che la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita ai sensi dell’art. 3, comma 55, della L. 662/96 in € 103,29;
Visto:
- che, ai sensi di quanto disposto dalla medesima legge 662/96, la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere elevata fino a Euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
- che con la citata deliberazione G.C. n. 30/2004, fatta propria dal Consiglio Comunale con deliberazione di C.C. n. 8 del 01/03/2004, esecutiva, è stata fissata in Euro 103,29 la detrazione prevista, per l’anno 2004, per la prima casa, elevandola, così come previsto dall’art.8, comma 3, D.Lgs 504/92, a Euro 206,58 limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate dal Consiglio Comunale, così come previsto dall’art.11, comma 3 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”, come segue:
• titolare portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio, nella misura del 66% almeno, con reddito del nucleo familiare non superiore a Euro 30.987,41 annui lordi;
• nucleo familiare il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l’importo annuo netto di Euro 6.713,94, oltre al reddito dell’abitazione principale;
• nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 30.987,41 annui lordi, comprendente almeno tre figli a carico, o un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura del 66% almeno, convivente;
prendendo atto che, per beneficiare della maggior detrazione di Euro 206,58, gli interessati devono presentare annualmente domanda al Comune, con riferimento all’anno per cui viene richiesta l’agevolazione medesima, allegando l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
Vista anche la Legge 23.12.2000 n.388, art.53, comma 16, come modificata dall’art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 488, che fissa il termine per deliberare le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro la data di approvazione del Bilancio di previsione fissata da norme statali;
Visto il D.L. 30.12.2004, n. 314, che proroga al 28/02/2005 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali;
Verificato il gettito del tributo dell’anno 2004, con riferimento ai dati forniti dal Concessionario della riscossione delle entrate, in possesso al 15/02/2005;
Preso atto che la Legge 30.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) ha sostanzialmente confermato la politica di riduzione e contrazione dei trasferimenti erariali agli Enti Locali, bloccando contestualmente ogni possibilità di intervento sulle più importanti fonti di entrate proprie comunali (Addizionale comunale all’IRPEF);
Considerato che, per quanto sopra espresso, l’Ente al fine di fare fronte alle proprie esigenze di Bilancio ritiene, per l’anno 2005, di concentrare la sua politica tributaria sull’Imposta Comunale sugli Immobili, prevedendo un aumento al 7 per mille dell’aliquota sugli altri immobili, e, nel contempo, al fine di non aggravare la pressione fiscale sulle famiglie, di ridurre al 4,8 per mille l’aliquota sulle abitazioni principali, estendendo l’applicazione di detta aliquota agevolata, mediante modifica al vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, alle abitazioni date in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado;
Atteso che, per il combinato disposto degli artt.42, comma 2, lett. f) e 48 del D.Lgs 267/2000, la competenza a determinare le aliquote dei tributi locali deve ritenersi della Giunta Comunale, rimanendo riservato al Consiglio la competenza per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, unitamente alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 23/06/2003, esecutiva, di determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini ICI;
Visto come è programmato, per l’anno 2005, l’adeguamento di tali valori, a decorrere dal 01/01/2005, in base all’indice Istat del biennio 2004/2005;
Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa la compartecipazione all’addizionale sull’imposta del reddito delle persone fisiche, entro la data di approvazione del bilancio di previsione fissata da norme statali;
Visti:
- il D.Lgs 504/1992;
- il D.Lgs 267/2000;
- l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 24/12/2004 n. 311;
- il D.L. 30.12.2004, n. 314;
Visto il parere espresso dal Responsabile del Settore Finanziario/Tributario, ai sensi dell’art.49 D.Lgs 267 del 18.8.2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1. di fissare, per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) applicata in questo Comune nella misura del 4,8 per mille per l’abitazione principale, e sue pertinenze, e del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di prendere atto che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in Euro 103,29, elevabile a Euro 206,58 limitatamente ad alcune categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico/sociale, che saranno individuate dal Consiglio Comunale, con riferimento al presente provvedimento in conformità al comma 3, articolo 11 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;
3. di prendere atto che, con modifica al vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, da approvare in Consiglio Comunale, dall’anno 2005, l’aliquota agevolata del 4,8 per mille sarà estesa alle abitazioni concesse in suo gratuito ai parenti in linea retta di primo grado;
4. di stimare, in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal Concessionario della riscossione delle entrate, relativo agli importi incassati nel 2004 , il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 20005 in Euro 2.120.000,00, da iscrivere all’apposita risorsa di entrata del Bilancio 2005;
5. di inviare, copia della presente deliberazione, unitamente alla richiesta di pubblicazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità fissate nella circolare 16.04.2003, n. 3;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4°, dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, a seguito di separata votazione che ha riportato l’unanimità dei consensi, al fine di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2005, prossimamente all’esame del Consiglio Comunale .-
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