PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Estratto della deliberazione adottata dal Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (Prov. VERONA) in materia di aliquote I.C.I. per l'anno di imposta 2010 – Deliberazione C.C. n. 8 del 31.03.2010

 

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D E L I B E R A

 

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2. Di confermare per l'anno 2010 le aliquote ICI con la relativa detrazione, nel modo seguente:

ALIQUOTE FABBRICATI

- abitazione principale (per le sole categorie catastali A1, A8 e A9): 5,5 per mille

- altri fabbricati: 5,5 per mille

ALIQUOTE TERRENI

- terreni agricoli: 5,5 per mille

ALIQUOTE AREE FABBRICABILI

CON STRUMENTO URBANISTICO APPROVATO DALLA REGIONE

- aree fabbricabili a destinazione residenziale (zone B – C del vigente piano regolatore) per le quali sia stato rilasciato il  permesso a costruire: 5,5 per mille

- altre aree fabbricabili: 7 per mille

CON STRUMENTO URBANISTICO ADOTTATO DAL COMUNE

- aree fabbricabili: 5,5 per mille

DETRAZIONI

- la detrazione ordinaria per l'abitazione principale (solo categorie catastali A1, A8 e A9), pari a Euro 103,29;

- la detrazione per l'abitazione principale è elevata  ad Euro 206,58 nei seguenti casi:

a) soggetto passivo portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

b) soggetto passivo titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/80.

c) soggetto passivo convivente anagraficamente con portatore di handicap risultante  da certificazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

d) soggetto passivo convivente anagraficamente con titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/80.

e) soggetto passivo, facente parte alla data del 01.01.2010 di nucleo familiare composto dal/i genitore/i e da un numero di figli superiori a due. I figli devono essere fiscalmente a carico ai sensi dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per godere della maggiore detrazione di Euro 206,58 i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita autocertificazione ai sensi della legge n. 445/2000 entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

 

3. Di dare atto che per quanto attiene le esenzioni e agevolazioni si fa riferimento al vigente regolamento comunale per la disciplina dell' ICI, approvato con deliberazione C.C. 56 del 23.12.98 e modificato da ultimo con deliberazione C.C. n. 52 del 27.11.2002, esecutiva;

 

 

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