Delibera di Consiglio Comunale n. 4   del 27 febbraio 2007

 

OGGETTO: I.C.I. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2007.

 

 

            Il SINDACO illustra la proposta di provvedimento in oggetto: “ quest’anno abbiamo avuto grandi difficoltà nella chiusura del bilancio, stante anche la diminuzione dei trasferimenti statali. Abbiamo ritenuto d’intervenire sull’ICI senza gravare sulle fasce deboli, sicché l’aliquota sulle prime case è stata diminuita dal 6 al 5 per mille, mentre è stata portata al 7 per mille sul resto degli immobili”

Interviene quindi il Consigliere De Mori, il quale propone, come hanno fatto diversi Comuni vicini, di portare a 150 euro la detrazione sulla prima casa, altrimenti ci rimette sempre il ceto più popolare, con più tasse.

Il Sindaco replica impegnandosi a valutare i provvedimenti possibili per rivedere eventualmente le proprie scelte nella stesura del bilancio 2008 qualora l’aumento delle rendite catastali entrerà in vigore nel corso dell’anno. Ribadisce altresì l’impegno assunto con la Lega Pensionati di intervenire sulla fasce ISEE per agevolare quanti si trovano in situazione di bisogno

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

I)         UDITO quanto precede;

 

II         VISTO l’art.  42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull’oggetto;

 

III        VISTO l’art. 1 comma 156 della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale va a modificare l’art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , definendo che la determinazione dell’aliquota ICI è di competenza del Consiglio Comunale;

 

IV)       VISTO il Titolo I, Capo  I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili, a partire dall’anno 1993;

 

V)        VISTO l’art. 6 del suddetto D.Lgs n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3 - c. 53 - della L. 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone:

            a) al comma 1 che l’aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo .

            b) al comma 2  che l’aliquota può variare da un limite minimo del 4 per mille ad uno massimo del 7 per mille (e sino al 9 per mille per le case sfitte ai sensi della legge n. 431/1998) e  può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

 

VI)       VISTO l’art. 1 c. 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

VII)     VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 30 novembre 2006, che ha prorogato al 31 marzo 2007 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno in corso;

 

           

VIII)    CONSTATATO che l’art. 8 c. 3 del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall’art. 3 c. 55 della citata L. 662/1996, stabilisce  che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, oppure l’importo di € 103,29, quale detrazione per l’abitazione principale, può essere elevato fino a  € 258,22, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Il tutto con la medesima delibera di fissazione dell’aliquota;

 

IX)       CONSIDERATO che:

            a) nel bilancio triennale e quindi per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Consiglio comunale ha analizzato che vi saranno minori trasferimenti ordinari da parte dello  Stato a fronte di un aumento delle spese correnti necessarie per il mantenimento dei servizi già attivati e  quindi, implicitamente, è impossibile il permanere nel 2007 dell’aliquota fissata per il 2006;

 

            b) in simile situazione è altrettanto impensabile una riduzione dell’aliquota, a suo tempo fissata nel 6 per mille per il 2006, ma tuttavia un forte aumento comporterebbe una grave pressione fiscale per i detentori degli immobili residenziali, che ne  usufruiscono quale dimora abitativa ;

 

            c) secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2007, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso, altrimenti non conseguibile a causa degli incrementi di spesa, relativi al costo del personale,  tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili dev’essere  diversificata almeno, tenendo conto delle diverse caratteristiche degli immobili;

 

X)        DATO ATTO che:

            a) in questo Comune è sempre stata     adottata una unica aliquota che è rimasta invariata al 6 per mille dall’anno 2000;

            b) è intenzione, ora,  dell’Amministrazione Comunale differenziare le aliquote , favorendo gli immobili destinati  ad  abitazioni principali delle persone residenti, così come previsto dall’art. 1, comma 173- lett b)- della legge 27 dicembre 2006, n.296;

 

XI) ATTESO che questa Amministrazione, pur attuando una rigorosa azione di controllo della spesa, si trova nella necessità, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di garantire lo svolgimento dei servizi dalla stessa erogati,  di reperire ulteriori risorse;

 

XII)     PRESO ATTO che, pertanto  risulta necessario ai fini del pareggio del Bilancio aumentare il gettito dell’imposta ICI, ma è, altrettanto,  doveroso tutelare i possessori degli immobili abitativi nei quali i proprietari  risiedono abitualmente da quelli che ne fanno un uso diverso   ;

 

XIII)    VISTI i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 25 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici dei servizi, qui inseriti a costituire parte integrante del deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;

 

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

a) presenti  n. 16 ;

b) favorevoli  n. 11 ;

c) contrari n. 5 ( De Mori, De Bianchi, Pasetto, Garavaso, Nizzardo) ;

d) astenuti n. 0 ;

 

DELIBERA

 

1)         DETERMINARE, per l’anno 2007, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) :

 

            a)  al 7 (sette) per mille l’aliquota per tutte le unità immobiliari, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, quale presupposto d’imposta ai sensi dell’art.1, comma 2 del D.Lgs 504/92;

            b)  al 5 (cinque) per mille all’abitazione principale  delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa nella quale il contribuente abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente ;

 

3)         DETERMINARE  in  € 103,29 la riduzione da applicare per l’abitazione principale e la sua pertinenza;

 

4)         INCARICARE il Funzionario responsabile d’inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio pubblicazioni leggi e decreti c/o il Ministero di grazia e giustizia - ROMA, per la relativa pubblicazione, così come disposto dall’art. 1, c.1, lett. s) del D.Lgs 506/1999;

 

5)         INCARICARE  l’Ufficio tributi e attività economiche della riscossione diretta, così come previsto dall’art. 9 del regolamento applicativo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato dal Consiglio comunale con atto n. 45 in data 27 novembre 1998;

 

6)         RISERVARSI di assumere gli altri eventuali provvedimenti previsti dal predetto art. 18, al momento in cui gli stessi risulteranno necessari.

 

7)         DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione palese che dà il seguente risultato:

 

            a) presenti  n. 16 ;

            b) favorevoli  n. 11 ;

            c) contrari n. 5 ( De Mori, De Bianchi, Pasetto, Garavaso, Nizzardo) ;

            d) astenuti n. 0 ;