DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 16 IN DATA 27/02/2006

OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

-  il D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504 ha istituito l'imposta comunale sugli immobili e ne disciplina l'applicazione;
- l'art. 6 del citato decreto n. 504/92, e successive modificazioni, ha disposto la determinazione delle aliquote;
- l'art. 8 del citato decreto n. 504/92, e successive modificazioni, ha disposto la determinazione delle riduzioni e detrazioni dall'imposta;
-  l'art. 3, comma 48 della Legge 662/96 ha disposto la rivalutazione delle vigenti rendite catastali nella misura del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28.02.2005 sono state approvate le aliquote per l'anno 2005;   

Visto il vigente Regolamento Comunale dell'Imposta Comunale sugli Immobili come modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2005;

Ritenuto, visto l'andamento del gettito tributario del 2005, di poter confermare anche per l'anno 2006 le aliquote e detrazioni ICI determinate per l'anno 2005,  nel modo di seguito specificato :

- aliquota ordinaria     :  5,75 per mille
- aliquota per abitazione principale  :  4  per mille
- detrazione per l'abitazione principale :  Euro 105.00;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione unanime espressa  ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2006 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura di seguito indicata :

- aliquota ordinaria    : 5,75 per mille
- aliquota per abitazione principale  : 4 per mille
- la detrazione per abitazione principale  : Euro 105,00

2) di confermare, altresì, per l'anno 2006, in Euro 258,23 e comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità, la detrazione di cui all'art. 8 del d. lgs. 504/1992, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (e relativa pertinenza), qualora sia proprietario di una sola unità immobiliare accatastata nelle categorie A04 ed A05 e di una sola unità immobiliare accatastata nelle categorie C02 o C06, e  versi in una delle condizioni previste nel  seguente punto n. 3;

3) di dare atto che la detrazione di  cui al punto 2) compete quando il nucleo familiare di appartenenza sia provvisto di un reddito annuo inferiore a :

- €   4.956,83 se composto da una sola persona;
- €    7.435,25 se composto da due persone;
- €   9.417,98 se composto da tre persone;
- € 10.409,35  se composto da quattro persone;
- per ogni persona in più il reddito va maggiorato di €  991,37
- qualora nel nucleo familiare sia presente una persona con inabilità assoluta e permanente,   i redditi sopra indicati vanno aumentati del 100%.

4) di stabilire che la concessione di tale maggiore detrazione è subordinata alla presentazione della comunicazione, come appositamente previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

 

 

 

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