DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 IN DATA 28/02/2005
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504 ha istituito l’imposta comunale sugli immobili;
- l’art. 6 del citato decreto n. 504/92, e successive modificazioni, ha disposto la determinazione delle aliquote;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 58 del 22/12/2003 sono state approvate le aliquote per l’anno 2004;
Atteso che nel programma elettorale dell’attuale amministrazione comunale è prevista la diminuzione delle aliquote ICI e che ciò è reso possibile a seguito dell’aumento delle Entrate e della base imponibile ICI, dovuta alla costante attività di accertamento da parte dell’Ufficio e al fisiologico incremento del gettito dovuto all’espansione edilizia;
Ritenuto di poter modificare in diminuzione le aliquote ICI per l’anno 2005 nel seguente modo:
- aliquota ordinaria: 5,75 per mille
- aliquota per abitazione principale: 4 per mille
- detrazione per l’abitazione principale : € 105.00;
Considerato:
- che dall’esame dello schema di bilancio di previsione per l’anno 2005 appare possibile modificare in diminuzione le aliquote in vigore nel 2004, rimandando la copertura dei maggiori costi con l’incremento delle altre entrate e del gettito derivante dagli accertamenti per violazioni del tributo;
- che, pertanto, la proposta di modifica delle aliquote per il 2005 risulta motivata;
Rilevata la necessità di avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di legge in vigore di concedere delle agevolazioni a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, nonché ad alcune categorie di contribuenti;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con votazione unanime espressa ai sensi di legge;
D E L I B E R A
1) di diminuire per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come di seguito riportato:
- aliquota ordinaria: 5,75 per mille
- aliquota per abitazione principale: 4 per mille
e di diminuire altresì la detrazione per abitazione principale in Euro 105,00, prevista dall’art.8 del D.lgs 504/92;
2) di elevare a € 258,23, e comunque fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità, la detrazione di cui all’art. 8 del d. lgs. 504/1992, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (e relativa pertinenza), qualora sia proprietario di una sola unità immobiliare accatastata nelle categorie A04 ed A05 e di una sola unità immobiliare accatastata nelle categorie C02 o C06, e versi in una delle condizioni previste nel seguente punto n. 3;
3) la detrazione di cui al punto 2) compete quando il nucleo familiare di appartenenza sia provvisto di un reddito annuo inferiore a:
- € 4.956,83 se composto da una sola persona;
- € 7.435,25 se composto da due persone;
- € 9.417,98 se composto da tre persone;
- € 10.409,35 se composto da quattro persone;
- per ogni persona in più il reddito va maggiorato di € 991,37
- qualora nel nucleo familiare sia presente una persona con inabilità assoluta e permanente, i redditi sopra indicati vanno aumentati del 100%.
4) di stabilire che la concessione di tale maggiore detrazione è subordinata alla presentazione della comunicazione, come appositamente previsto dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
5) di far pervenire al concessionario della riscossione, insieme a copia del presente atto, comunicazione delle aliquote stabilite per il 2005 in conformità al secondo comma dell’art. 18 del decreto legislativo n. 504/1992 richiamato in narrativa;
6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
7) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.