DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2008. |
Il Consiglio Comunale
VISTI:
· l'art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421, con il quale è stata confermata la delega al Governo per il riordino della Finanza Locale degli Enti Territoriali;
· il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, emanato per l'attuazione della delega predetta;
· il capo I del summenzionato decreto che istituisce, dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (in acronimo I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;
ATTESO che:
· ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, modificato dall'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 666, l'aliquota dell'imposta va deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;
· per l'anno 2008, la delibera di fissazione dell'aliquota deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006);
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 04 del 20.03.2007, esecutiva, con la quale, per l'anno 2007, si statuiva:
1) di determinare in euro 108,00 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, così come individuata dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
2) di determinare per l'anno 2007 le seguenti aliquote:
· 5 per mille (cinquepermille) per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
· 6,5 per mille (seivirgolacinquepermille) per tutti gli altri immobili;
3) di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (in acronimo O.N.L.U.S.) riconosciute tali, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
VISTO l'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 riguardante le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (in acronimo O.N.L.U.S.);
ATTESO che, l'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, determina in Lire 200.000 la misura della detrazione per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
RICHIAMATO l’art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999, così come modificato dall’art. 18, comma 2, della legge n. 388/2000 in base al quale, fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile;
RICHIAMATI:
- l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 in base al quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
ATTESO che il Ministero dell’Interno con decreto 20 dicembre 2007 ha differito al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2008;
VISTO l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, così come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge n. 296/2006, che dispone che l’aliquota dell’I.C.I. è stabilita dal Consiglio Comunale;
RILEVATA l’esigenza di determinare per l’anno 2008 l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille (settepermille) al fine di assicurare l’equilibrio del bilancio e della gestione economico-finanziaria per l’esercizio finanziario 2008 e di acquisire risorse di parte corrente per l’erogazione dei servizi di primaria e generale utilità;
RITENUTO in ragione delle predette indicazioni, dover determinare per l’anno 2008, al fine di conseguire in via presuntiva l’equilibrio di bilancio, le aliquote I.C.I. come segue:
· 5 per mille (cinquepermille) l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
· 7 per mille (settepermille) l’aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili;
RITENUTO altresì, al fine di facilitare i contribuenti nel calcolo dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, di confermare in € 108,00 la detrazione I.C.I. di cui all’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992;
Atteso che il presente provvedimento non comporta, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, obbligo del rilascio, da parte del competente responsabile, del preventivo parere circa la regolarità contabile della presente proposta, in quanto non vi sono né impegni di spesa né minori entrate;
1) Di determinare in € 108,00 la detrazione I.C.I. anno 2008 per l'abitazione principale, così come individuata dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2) Di determinare per l'anno 2008 le seguenti aliquote:
· 5 per mille (cinquepermille) per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
· 7 per mille (settepermille) per tutti gli altri immobili.
3) Di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale riconosciute tali (O.N.L.U.S.), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4) Di incaricare il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità previste dalla normativa in materia.