COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE Provincia di Verona

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 20 MARZO 2007

 

 

 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2007.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTI:

·          l'art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421, con il quale è stata confermata la delega al Governo per il riordino della Finanza Locale degli Enti Territoriali;

·          il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, emanato per l'attuazione della delega predetta;

·          il capo I del summenzionato decreto che istituisce, dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (in acronimo I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;

 

 ATTESO                  che:

·          ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, modificato dall'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 666, l'aliquota dell'imposta va deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

·          per l'anno 2007, la delibera di fissazione dell'aliquota deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006);

 

RICHIAMATA         la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 09.03.2006, esecutiva, con la quale, per l'anno 2006, si statuiva:

1)      di determinare in euro 108,00 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, così come individuata dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

1)       di determinare per l'anno 2006 le seguenti aliquote:

·    5 per mille (cinquepermille) per l’abitazione principale e le relative pertinenze;

·    6,5 per mille (seivirgolacinquepermille) per tutti gli altri immobili;

3)      di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (in acronimo O.N.L.U.S.) riconosciute tali, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

 

 VISTO                     l'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 riguardante le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (in acronimo O.N.L.U.S.);

 

ATTESO                  che, l'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, determina in Lire 200.000 la misura della detrazione per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

 RICHIAMATO        l’art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999, così come modificato dall’art. 18, comma 2, della legge n. 388/2000 in base al quale, fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile;

 RICHIAMATI:

-         l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

-         l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

ATTESO                  che il Ministero dell’Interno con decreto 30 novembre 2006 ha differito al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007;

 

VISTO                      l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, così come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge n. 296/2006, che dispone che l’aliquota dell’I.C.I. è  stabilita dal Consiglio Comunale;

 

RITENUTO              in ragione delle predette indicazioni, opportuno dover confermare per l’anno 2007, al fine di conseguire in via presuntiva l’equilibrio di bilancio, le aliquote I.C.I. come segue:

·          5 per mille (cinquepermille) l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

·          6,5 per mille (seivirgolacinquepermille) l’aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili;

 

RITENUTO              altresì, al fine di facilitare i contribuenti nel calcolo dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, di confermare in € 108,00 la detrazione I.C.I. di cui all’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

 

Atteso                  che il presente provvedimento non comporta, ai sensi dell’art. 49, comma primo,  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, obbligo del rilascio, da parte del competente responsabile, del preventivo parere circa la regolarità contabile della presente proposta, in quanto non vi sono né impegni di spesa né minori entrate

 

DELIBERA

 

1)      Di determinare in € 108,00 la detrazione I.C.I. anno 2007 per l'abitazione principale, così come individuata dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

 

2)       Di determinare per l'anno 2007 le seguenti aliquote:

·         5 per mille (cinquepermille) per l’abitazione principale e le relative pertinenze;

·         6,5 per mille (seivirgolacinquepermille) per tutti gli altri immobili.

 

3)       Di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale riconosciute tali (O.N.L.U.S.), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

 

4)       Di incaricare il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità previste per legge.