D E L I B E R A
- Di confermare per l’anno 2008 l’aliquota del quattro per mille per le unità immobiliari definite "botteghe storiche", ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per l’insediamento delle attività commerciali, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 13 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge;
- Di confermare per l’anno 2008 l’aliquota del cinque per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nel punto precedente;
- Di confermare che, sempre per l’anno 2008, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia detratta, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di € 104,00 in ragione annua;
- Di confermare inoltre, per l’anno 2008, l’ulteriore detrazione di € 104,00 per i contribuenti proprietari (o comunque soggetti passivi dell’imposta) di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che siano portatori di handicap con riconosciuta situazione di gravità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Di prendere atto di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 5 a 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilendo una ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile, con un ammontare massimo di € 200,00 e, se inferiore, fino all’ammontare dell’imposta dovuta
- Di confermare che la medesima detrazione di cui al punto 4) spetta ai contribuenti, sempre nel limite di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate), che non rientrano nell’ipotesi del punto precedente e che siano conviventi anagraficamente con portatori di handicap con riconosciuta situazione di gravità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) dell’intera famiglia anagrafica non sia superiore ad € 41.316,55;
- Di precisare che i proventi dell’imposta, stimabili in via presuntiva in complessivi € 800.000,00, saranno introitati alla risorsa 1011120 "Proventi I.C.I.", del redigendo bilancio di previsione 2008;
- Di dare atto che, come precisato dal Ministero delle finanze con comunicazione n. 1/46 del 3 febbraio 1993, la deliberazione di determinazione dell’aliquota I.C.I. non è soggetta ad omologazione;
- Di disporre affinché dell’adozione della presente deliberazione sia data pubblicità, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale in conformità a quanto sancito 58, ultimo comma, del decreto legislativo n. 446/1997, ovvero altro idoneo mezzo;
- Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed al Responsabile del servizio tributi, per gli adempimenti conseguenti;
- Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 8, ultimo comma, del "Regolamento del Consiglio Comunale", approvato con deliberazione n. 56 del 13.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;
- Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.