1) Di confermare per l’anno 2006 l’aliquota del quattro per mille per le unità immobiliari definite “botteghe storiche”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per l’insediamento delle attività commerciali, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 13 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge;
2) Di confermare per l’anno 2006 l’aliquota del cinque per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nel punto precedente;
3) Di confermare che, sempre per l’anno 2006, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia detratta, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di € 104,00 in ragione annua;
4) Di confermare inoltre, per l’anno 2006, l’ulteriore detrazione di € 104,00 per i contribuenti proprietari (o comunque soggetti passivi dell’imposta) di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che siano portatori di handicap con riconosciuta situazione di gravità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
5) Di confermare che la medesima detrazione di cui al punto 4) spetta ai contribuenti, sempre nel limite di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate), che non rientrano nell’ipotesi del punto precedente e che siano conviventi anagraficamente con portatori di handicap con riconosciuta situazione di gravità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) dell’intera famiglia anagrafica non sia superiore ad € 41.316,55;
6) Di precisare che i proventi dell’imposta, stimabili in via presuntiva in complessivi € 798.000,00, saranno introitati alla risorsa 1011120 “Proventi I.C.I.”, del bilancio di previsione 2006;