ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 13 DEL 03 MARZO 2008

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L'ANNO 2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

…. Omissis

 

1)             DI CONFERMARE per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni I.C.I. già stabilite per il 2007, come di seguito esposto:

-                aliquota ordinaria del 6 per mille;

-                aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze  al 5 per mille;

-                aliquota al 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze in ordine ai nuovi residenti nel Comune dal 01/01/2008 e in Italia da almeno 10 (dieci) anni, e per tre anni successivi, onde favorire gli insediamenti residenziali sul territorio;

-                aliquota al 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze per i proprietari non titolari di altri immobili e con reddito ISEE inferiore ad Euro 10.000,00= al 31/12/2007;

-                aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze munita di sistemi di risparmio energetico mediante alimentazione con pannelli fotovoltaici, anche installati nell’anno 2008;

-                aliquota al 4 per mille per gli immobili oggetto nell’anno 2008 di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti anche la facciata degli stessi;

-                aliquota del 4 per mille per immobili siti nelle ZTO A e B del Comune nei quali siano insediate nel 2008 nuove attività commerciali;

-                aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili aventi ZTO C2 e D2 non convenzionate;

-                detrazione minima prevista per l’abitazione principale pari ad Euro 103,29=;

-                detrazione di Euro 258,23= per l’abitazione principale e relative pertinenze nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare che si trovino nelle sottoindicate condizioni:

a)  portatore di handicap, con attestato di invalidità civile, riconosciuto almeno al 60%;

b) titolari di pensioni sociali, purché nel proprio nucleo familiare non siano compresi  altri soggetti titolari di redditi diversi da pensione sociale;

-                detrazione di Euro 258,23=, non cumulabile con quelle di cui al punto precedente, relativamente all’abitazione principale e nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, ritenuti svantaggiati e/o meritevoli di particolare tutela e residenti in Italia da almeno 10 anni, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a)     disoccupato nel 2007 per almeno 6 mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;

b)     lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nel 2007 per almeno 6 mesi;

c)     componenti di famiglie monoreddito, le quali abbiano almeno due figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF 2007 non superiore ad Euro 25.000,00=;

d)     coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31/12/2007 e che a tale data possano entrambi vantare un’età inferiore al 35° anno, con reddito imponibile IRPEF 2007 del nuovo nucleo (o risultante dalla somma dei redditi 2007 dei singoli) non superiore ad Euro 25.000,00=;

-                elevazione della detrazione da Euro 103,29= ad Euro 258,23= relativamente a nucleo familiare composto nel 2008 da n. 2 coniugi aventi, al 31/12/2007, età superiore a 65 anni, e con reddito complessivo imponibile IRPEF 2007 non superiore ad Euro 25.000,00=;

 

2)             DI PRECISARE che, nel caso di immobili concessi in uso gratuito (e utilizzati come residenza anagrafica) ai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado e al coniuge, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del regolamento comunale ICI, si applica la medesima aliquota prevista per l’abitazione principale e la detrazione nell’importo minimo di Euro 103,29=;

 

3)             DI STABILIRE che il diritto alle agevolazioni dovrà essere comprovato dalla relativa documentazione o da autocertificazione da rendere entro e non oltre il termine del versamento della 2^ rata ICI (saldo), e perciò entro il 16 dicembre 2008;